I beni strumentali: dall’accesso all’uscita dal regime forfetario

Uno dei requisiti per accedere al nuovo regime forfetario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è rappresentato dal valore dei beni strumentali che, alla data di chiusura dell’esercizio, non deve superare la soglia di 20.000 euro. Analizziamo dunque come deve essere determinato il valore di tali beni ai fini della verifica della soglia di accesso e che cosa succede ai medesimi in caso di fuoriuscita dal regime.

Accesso e permanenza nel regime

Per la verifica del limite d’accesso e permanenza nel regime forfetario deve essere conteggiato il valore dei beni:

1. mobili nella misura del 100% ad eccezione dei beni:

• utilizzati promiscuamente, nella misura del 50%;

• soggetti a deducibilità limitata – quali autovetture, cellulari – indipendentemente dal loro esclusivo utilizzo nell’esercizio dell’attività, nella misura fissa del 50%;

2. immateriali, limitatamente a quelli che si caratterizzano per l’effettivo utilizzo nell’attività, quali software, brevetti, marchi;

3. in locazione finanziaria, sulla base del costo sostenuto dal concedente;

4. in locazione, noleggio e comodato, sulla base del valore normale (articolo 9 del L. 917/1986);

5. al lordo degli eventuali ammortamenti effettuati prima dell’entrata nel regime;

6. al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

Non rientrano invece i beni:

1. il cui costo sia pari o inferiore a 516,46 euro;

2. immobili, qualunque sia il titolo di possesso;

3. immateriali, limitatamente ad alcune tipologie quali avviamento o altri elementi immateriali, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Le principali differenze con il precedente regime dei minimi riguardano:

• la verifica del valore dei beni al 31.12 dell’anno precedente: i beni venduti durante l’esercizio non concorrono alla determinazione del valore dei beni; vi rientrano invece i beni strumentali acquistati anche prima del triennio precedente;

• i beni concessi in comodato: rientrano nel calcolo del limite, pur non essendoci stato alcun pagamento di un corrispettivo;

• i beni immobili: non rilevano anche se posseduti tramite contratti di locazione o leasing;

• i beni il cui costo sia pari o inferiore a 516,46 euro: non rilevano in alcun caso.

La determinazione del valore dei beni così calcolata non rileva in alcun modo al fine degli studi di settore essendo i forfetari esclusi dalla loro applicazione.

Fuoriuscita dal regime

Un primo aspetto da analizzare nel caso di fuoriuscita dal regime forfetario riguarda la possibilità o meno di riprendere o iniziare l’ammortamento dei beni acquistati prima o durante la permanenza nel regime.

Nel caso di beni posseduti prima dell’ingresso nel regime forfetario, per i quali il periodo di ammortamento non risultava ancora terminato, alla fuoriuscita dal regime non sarà comunque più possibile riprendere l’ammortamento delle quote non ancora dedotte.

Nel caso di beni acquistati durante la permanenza nel regime forfetario, il cui costo non è stato dedotto, non sarà comunque possibile iniziare l’ammortamento in quanto le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Ultimo aspetto da analizzare riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze in caso di cessione.

Per i beni acquistati prima dell’ingresso nel regime forfetario, per i quali non è stato più possibile riprendere l’ammortamento, il valore di riferimento è il valore residuo del bene al momento dell’entrata nel regime.

Per i beni acquistati durante il regime forfetario, non essendo questi mai stati ammortizzati, si assume come valore di riferimento il costo originario dello stesso.

Elisabetta Simon – Centro Studi CGN