Come chiedere l’annullamento di un avviso di accertamento errato

Cosa fare se ci accorgiamo che l’Agenzia delle Entrate ci ha notificato un avviso di accertamento errato?

Tra gli istituti deflativi del contenzioso un ruolo predominante è ricoperto dallo strumento dell’autotutela, ovvero il potere concesso all’Amministrazione Finanziaria di autocorreggere i propri errori.

Tale strumento tiene conto dei principi costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità, che ispirano l’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

Questo potere di autocorrezione può essere avviato da parte dell’Amministrazione, sia in forma autonoma sia su istanza del contribuente e/o del professionista incaricato da quest’ultimo.

Gli errori che più frequentemente portano all’utilizzo dello strumento dell’autotutela sono:

  • errori materiali sulla persona, sui calcoli effettuati, sul presupposto d’imposta, sui pagamenti regolarmente eseguiti e non “contabilizzati”;
  • errori legati al principio di doppia imposizione e ai principi legati alla facoltà di applicare deduzioni e detrazioni.

In ogni caso se la richiesta viene fatta da parte del contribuente, quest’ultimo oppure il suo professionista devono:

  1. preparare un’istanza scritta su carta libera contenente i riferimenti dell’atto in questione, riportante atti e fatti idonei a motivare la richiesta di annullamento dell’atto ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  2. trasmettere l’istanza all’Ufficio che ha emanato l’atto;
  3. attendere la risposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
  4. verificare che gli eventuali atti consequenziali all’atto principale siano stati annullati (ad esempio eventuali cartelle di pagamento);
  5. richiedere l’eventuale rimborso di somme precedentemente versate e non più dovute a seguito dell’annullamento dell’atto principale.

È molto importante sapere che sia l’Amministrazione sia il contribuente possono esercitare o richiedere che venga esercitato il potere di autotutela anche a seguito di:

  • giudizio ancora pendente;
  • definitività di un atto per decorso dei termini per la proposizione del ricorso;
  • fatto per cui il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

A differenza di molti altri strumenti deflativi del contenzioso, l’autotutela tra i suoi effetti premiali non ha la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso.

Lo strumento dell’autotutela, oltre a ridurre la mole di contenziosi privi di fondamento, tende a incentivare in maniera costruttiva il lavoro di collaborazione tra contribuente e Agenzia delle Entrate.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN