Limitazione uso contanti: il procedimento amministrativo e l’oblazione

Tra i capisaldi degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari del D.Lsg. 231/2007 vi è la limitazione dell’uso del contante, degli assegni liberi e dei titoli al portatore per importi superiori alla soglia di 999,99 euro, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. In sintesi, ecco le misure delle sanzioni in capo alle parti coinvolte e ai professionisti.

Violazione limite contante

La violazione della disposizione in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, che si applica nei confronti sia di chi trasferisce sia di chi riceve la somma in contanti, con la sanzione minima pari a 3.000 euro. Nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio sono interessati alla normativa in quanto sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività (per esempio in caso di tenuta della contabilità).

La comunicazione può essere redatta in carta libera ed inviata tramite raccomandata A/R alle competenti sedi delle Ragionerie territoriali entro 30 giorni dalla notizia dell’avvenuta infrazione acquisita nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dalla comunicazione effettuata dai soggetti, istituzionali o privati (Agenzia Entrate, Equitalia, istituti di credito, professionisti) a ciò obbligati, è suddiviso nelle seguenti fasi:

  • contestazione (e decadenza);
  •  istruttoria;
  • decretazione;
  • notifica;
  • esecuzione.

Le Ragionerie territoriali dello Stato destinatarie della segnalazione avviano la fase della contestazione immediata che dovrà concludersi entro 90 giorni dal protocollo di arrivo. Questo periodo può essere interrotto quando l’ufficio necessita di ulteriori dettagli o precisazioni sull’operazione, dal momento che i dati ricevuti risultano incompleti o illeggibili. In tal caso si riaprono i termini di decadenza dalla ricezione di tutti i dati necessari.

Ai fini dell’apertura del conseguente fascicolo, occorre effettuare un’istruttoria verificando ogni aspetto della vicenda, compresa la possibile decadenza della notifica, l’eventuale prescrizione del fatto e la completa e corretta impostazione della vicenda con l’indicazione dei responsabili a cui viene comminata la sanzione.

Il MEF ha avuto modo di precisare che la segnalazione ex art. 51 del D.Lgs. 231/2007 effettuata dai soggetti obbligati non implica necessariamente l’apertura di un fascicolo. Pertanto, dopo aver svolto un’analisi accurata, la Ragioneria territoriale competente potrà archiviare la segnalazione, nel caso in cui ritenga che non vi sia stata infrazione, oppure formalizzare la contestazione (avvio del procedimento sanzionatorio) se verifica l’esistenza di tutte le condizioni.

Successivamente alla contestazione immediata, il reo ha la possibilità di:

  •  inviare memorie difensive o
  •  chiedere un’audizione presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato.

Tale facoltà deve essere esercitata entro 30 giorni dalla notifica anche se, come osservato nella circolare n. 2 del MEF del 16/1/2012, su questi termini si è sempre concessa dilazione per consentire alla parte una piena difesa a pena di nullità del decreto sanzionatorio.

Non vi è un termine per il completamento dell’istruttoria, fermi restando i termini prescrizionali, anche se, si ritiene, la stessa deve concludersi senza ingiustificati ritardi, in quanto:

  • da un lato, l’efficacia della normativa di deterrenza è funzione della rapidità con cui la sanzione colpisce il comportamento illegale;
  • dall’altro, il soggetto al quale è stato contestato un comportamento illecito ha diritto che l’Amministrazione adotti una decisione in termini ragionevoli.

Espletate le modalità che garantiscono la piena partecipazione al procedimento dell’interessato ed acquisiti gli eventuali ulteriori elementi necessari, si procede a decretare:

  • la sanzione;
  • il proscioglimento nel merito;
  • l’archiviazione per motivi procedurali (ad esempio, per prescrizione/decadenza).

L’atto di decretazione deve essere corredato da congrua ed esaustiva motivazione con tutti gli elementi di fatto e di diritto in risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte. In presenza di violazioni di importi superiori a 250.000 euro è necessario riportare anche il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione consultiva antiriciclaggio.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato entro i termini di prescrizione (cinque anni dalla notifica della contestazione agli autori della violazione). Questi termini sono opponibili dalla parte ed altresì rilevabili d’ufficio e costituiscono un giustificato motivo di revoca del decreto in sede di eventuale ricorso.

Dopo la notifica, si attende la scadenza dei termini di impugnabilità dinanzi al giudice competente che in via esclusiva è rappresentato dal Tribunale di Roma.

Scaduti i termini per la presentazione del riscorso (ovvero nel caso di presentazione del ricorso nei termini, ma in assenza di sospensione da parte del giudice per mancanza di gravi motivi) l’ufficio deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere ad iscrizione a ruolo dell’importo della violazione tramite Equitalia.

Si segnala la facoltà riconosciuta alle parti di ricorrere all’istituto dell’oblazione (ex art. 16 della L. 689/81), che consente il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. È una soluzione da prendere in seria considerazione in quanto la norma non prevede alcuna sanzione minima: per esempio la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro pari al 2% dell’importo trasferito ovvero il doppio del minimo edittale.

Per l’applicazione dell’oblazione occorre considerare i seguenti limiti:

  • si applica solo per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante e all’emissione di assegni “liberi” il cui importo non sia superiore a 250.000,00 euro;
  • i professionisti sono esclusi dalla possibilità di ricorrere all’istituto dell’oblazione in caso di omessa comunicazione di infrazione nell’utilizzo del contante. Considerando l’esempio precedente, al professionista viene comminata la sanzione minima di 3.000 euro.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN