Piccola proprietà contadina: agevolazioni in materia di imposte indirette

Quali sono le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà agricola? E  a quali condizioni sono applicabili anche alle pertinenze dei terreni agricoli?

L’articolo 2, comma 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 stabilisce che “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina […] gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento…”.

Tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) potranno quindi usufruire dell’agevolazione, acquistando terreni agricoli e fabbricati pertinenziali con un’imposta catastale dell’1% sul prezzo di compravendita. L’agevolazione per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina prevede inoltre che l’imposta di registro ordinaria e quella ipotecaria siano fissate nella quota di 200 euro e non costituiscano, quindi, una percentuale sul prezzo. L’atto di compravendita e relative copie sono esenti dall’imposta di bollo.

L’agevolazione non si applica dunque agli atti a titolo gratuito, come le donazioni, né alle successioni a causa di morte.

Con particolare riferimento all’individuazione del significato da attribuire alla locuzione ‘terreni agricoli e relative pertinenze’, la Commissione Tributaria Centrale con la sentenza 18 gennaio 1989, n. 369, ha chiarito che “Enunciando il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze il legislatore tributario ha inteso riferirsi al fondo rustico inteso in senso tecnico giuridico come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi strumentali (pertinenziali) necessari per la gestione economica (fundus instructus): in esso il fabbricato rurale ha valore strumentale (e quindi potenziale) rispetto al terreno, analogamente ai macchinari, le sementi, gli animali, in genere le scorte, cioè a quel complesso di cose che, quando esistono, sono strettamente legate al terreno…”.  In sostanza, il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze coincide con la nozione di fondo rustico.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.26/E/2015, precisa che le agevolazioni di cui al citato art. 2, comma 4-bis, trovano applicazione anche con riferimento al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero attrezzi, per il quale ricorrono i requisiti di pertinenzialità rispetto al terreno, a condizione che detto fabbricato insista sul terreno agricolo. Non sono agevolati gli acquisti di terreni edificabili.

Sotto il profilo soggettivo assume quindi primaria rilevanza la circostanza che l’acquirente sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, tenuta presso l’INPS (sono incluse nell’agevolazione anche le società agricole).

Occorre precisare che:

  • coltivatore diretto è colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo e all’allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento e governo del bestiame;
  • imprenditore agricolo professionale è, invece, colui che dedica all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo globale di lavoro ricavandone il 50% del proprio reddito globale da lavoro e che ha una professionalità nel settore agricolo di almeno un triennio (sostituibile nel caso il richiedente sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali o di un diploma di carattere agrario).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per fruire dell’agevolazione non è più necessario che ricorrano le condizioni precedentemente previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ovvero che l’acquirente dedichi abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro. Pertanto, non è più necessario richiedere all’ispettorato provinciale agrario il certificato (prima provvisorio e poi definitivo) che attesta la sussistenza dei requisiti al fine dell’applicazione del regime agevolato (risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E). Il certificato, che già era stato escluso per gli imprenditori agricoli professionali, non è più necessario neppure per i coltivatori diretti. In entrambi i casi, la presenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa viene dichiarata dal coltivatore diretto o dall’imprenditore agricolo professionale direttamente nell’atto di acquisto.

Viene prevista la decadenza dell’agevolazione (con il conseguente recupero delle imposte e le relative sanzioni) laddove l’acquirente ceda volontariamente i terreni, o ancora cessi di coltivarli o condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Diversamente non comportano decadenza la successione a causa di morte o l’espropriazione per ragioni di pubblica utilità.

Prima che siano trascorsi cinque anni, è comunque concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo, a condizione che si mantenga la destinazione agricola del fondo.

Fabrizio Tortelotti