Imprese in contabilità semplificata: occhio ai limiti dei ricavi

Con l’inizio del 2016 i soggetti esercenti un’attività d’impresa o professionale si troveranno a valutare se potranno permanere all’interno del regime di contabilità semplificata oppure, al contrario, se dovranno optare per il regime ordinario.

Ai fini della trattazione del tema, occorre fare una distinzione precisa tra imprese che applicano per obbligo di legge il regime contabile ordinario per via della loro natura giuridica (es: società di capitali, Coop) e imprese che, a patto di rispettare determinate soglie di ricavo massimo, applicano il regime di contabilità semplificato (es: persone fisiche, società di persone).

Le soglie di ricavo massimo al di sotto delle quali persone fisiche e società di persone possono usufruire del regime contabile semplificato sono le seguenti:

  • 400.000 euro per le imprese esercenti attività di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese esercenti altre attività diverse.

La valutazione delle soglie massime di ricavo andrà fatta sulla base dei dati storici, per coloro che risultano in attività nel 2015, o sulla base di dati previsionali, per coloro che inizieranno l’attività nei primi giorni del 2016.

Per quanto riguarda invece gli esercenti arti e professioni, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile naturale, qualora non si esercitino diverse opzioni.

L’ammontare dei ricavi previsti, di cui all’art. 57 e 87 del TUIR, viene determinato in base al principio di competenza. Si ricorda che ai fini della  liquidazione trimestrale dell’IVA  i limiti  vanno invece considerati tenendo conto del volume d’affari ai fini dell’imposta.

Per i soggetti che svolgono contemporaneamente attività di servizi e altre attività, il calcolo dei limiti varia a seconda che il soggetto abbia, o meno, tenuto una annotazione separata dei ricavi per ogni attività esercitata. Nel caso abbia tenuto una distinta annotazione dei ricavi si prende a riferimento l’ammontare dei ricavi provenienti dall’attività prevalente. In mancanza di distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi, con limite massimo fissato a 700.000 euro.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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