Confermata la riduzione del diritto annuale

Il diritto camerale 2016 è un tributo annuale che tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono pagare alla Camera del Commercio. Vediamo quali sono i nuovi importi per il 2016.

L’articolo 28 comma 1 del Decreto Legge n. 90 del 2014, stabiliva che “l’importo del diritto annuale di cui all’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento.”

Riguardo a questa norma, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una nota (prot. n. 0279880 del 22.12.2015) nella quale fornisce indicazioni in merito agli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2016.

I nuovi importi del diritto annuale per il 2016 sono riassunti nella tabella seguente, già ridotti del 40% e arrotondati:Importi diritto annuale

A tal proposito si ricorda che sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2015 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;
  • le società e gli altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2016;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2544 c.c.) nell’anno 2015.

Il diritto annuale è una delle fonti di finanziamento delle Camere di Commercio e il suo pagamento è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2015 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009.

Si riportano a tal fine le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:Scaglioni fatturato

Giorgia Martin – Centro Studi CGN