I riflessi fiscali degli interessi legali 2016

Dal 1° gennaio 2016 la misura degli interessi legali diventa più leggera passando dallo 0,5% allo 0,2% annuo. È quanto previsto dal DM dell’11.12.2015, pubblicato sulla G.U. 15.12.2015 n. 291, che avrà inevitabili ripercussioni sul piano fiscale.

Gli effetti della riduzione si potranno cogliere in caso di ravvedimento operoso per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi. In tal caso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

La misura del tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi secondo un criterio di pro rata tem­poris, ed è quindi pari:

  • al 2,5%, dall’1.1.2012 al 31.12.2013;
  • all’1%, dall’1.1.2014 al 31.12.2014;
  • allo 0,5%, dall’1.1.2015 al 31.12.2015;
  • allo 0,2%, dall’1.1.2016 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2015, nel caso dovesse essere effettuato il 29.2.2016, comporta l’applicazione del tasso legale:

  • dello 0,5%, per il periodo 1.12.2015 – 31.12.2015;
  • dello 0,2%, per il periodo 1.1.2016 – 29.2.2016.

È anche il caso di segnalare che dal 1° gennaio 2016 è prevista una riduzione alla metà della sanzione del 30% per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, sanzione che diventa così del 15%.

In pratica, con il ravvedimento, la misura della sanzione diventa:

  • dello 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);
  • dell’1,5% per i ritardi compresi tra il 15° e il 30° giorno (ravvedimento breve);
  • dell’1,67% per i ritardi compresi tra il 31° giorno e il 90 (ravvedimento breve).

Sono invece dovuti gli interessi nella misura del 3,5% per le somme versate nei termini in caso di applicazione di uno dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218. Sulle rate suc­cessive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
  • acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218. Sulle rate suc­ces­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546. Sulle rate succes­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo ver­bale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

In materia di accertamento con adesione si segnala la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 21.6.2011, con la quale è stato precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

In pratica se l’atto di adesione è stato perfezionato nel 2015 concordando la rateizzazione dei pagamenti, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,5% in vigore nel 2015, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle succes­sive variazioni del tasso legale.

Per contro, se il contribuente perfeziona l’adesione dopo il 31 dicembre 2015, potendo eseguire il versamento nei primi giorni del 2016, gli interessi saranno sempre dovuti nella misura dello 0,2%.

Si ritiene applicabile tale principio anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

La riduzione del tasso legale allo 0,2% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’im­posta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN