Modello IVA 2016: i nuovi righi e quadri

Il prossimo 1° febbraio sarà il primo giorno utile per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015. Quest’anno il modello è interessato da molte novità, introdotte per recepire le riforme che hanno interessato l’ambito IVA nel 2015. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto:

a) l’estensione del meccanismo del reverse charge a nuovi ambiti nel settore edile ed energetico;

b) l’introduzione del meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni;

c) l’introduzione del nuovo regime forfetario.

Vediamo ora come tali novità sono state recepite nei quadri VE, VF e VJ del modello IVA 2016.

a) Estensione del meccanismo del reverse charge a nuovi ambiti nel settore edile ed energetico:

Le operazioni attive relative a:

  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici
  • operazioni nel settore energetico

effettuate attraverso il meccanismo dell’inversione contabile, dovranno essere riportate al rigo VE35, rispettivamente nei campi 8 e 9.

VE35

Tali operazioni confluiranno nel Volume d’affari, di cui al rigo VE50.

D’altro canto, i fruitori delle suddette prestazioni, che contabilmente avranno integrato la fattura di acquisto registrandola sia nel registro acquisti che vendite, rileveranno l’operazione sia nel quadro VF, in corrispondenza della relativa aliquota d’imposta, sia nel quadro VJ, ai nuovi righi VJ17e VJ18.

VJ17 VJ18

In tal modo l’imposta confluirà sia nel campo VL1 “IVA a debito”, sia nel campo VL2 “IVA detraibile”, neutralizzandosi.

b) Introduzione dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni

I soggetti titolari di partita IVA, che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle PA con l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, devono dichiararne l’ammontare nel quadro VE, al rigo VE38.

VE38

Tali operazioni confluiranno nel Volume d’affari, di cui al rigo VE50.

Per i contribuenti che operano prevalentemente con la PA è prevista, inoltre, la possibilità di richiedere il rimborso del credito in modo prioritario. Tale importo dovrà essere indicato nel nuovo campo 5 del VX4.

VX4

A loro volta le PA titolari di partita IVA dovranno riportare al rigo VJ19 gli acquisti effettuati in applicazione della scissione dei pagamenti.

VJ19

c) Introduzione del nuovo regime forfetario

I soggetti che hanno effettuato acquisti da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolativi (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ed il nuovo regime forfetario), dovranno riportarli al rigo VF15, dettagliando, al nuovo campo 2, gli acquisti dai soggetti che hanno applicato nel 2015 il nuovo regime previsto dalla Legge n. 190/2014.

VF15

E proprio ai contribuenti che, nell’anno 2015, sarebbero naturalmente ricaduti nel regime forfetario, sono riservati due nuovi righi del quadro VO, in particolare:

  • il rigo VO33, per esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;
  • il rigo VO34, per esercitare l’opzione per l’accesso regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

VO33 VO34

L’ultima novità del modello IVA 2016 da segnalare riguarda l’introduzione del nuovo quadro VI, posizionato sotto il quadro VJ, e destinato ad accogliere i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute dai soggetti che hanno effettuato operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali.

Ricordiamoci infine che quest’anno sarà l’ultimo in cui Dichiarazione e Comunicazione IVA dovranno essere presentate secondo le “tradizionali” modalità e termini.

Il DL 192/2014, coordinato con la L. 11/2015, hanno infatti modificato gli obblighi di presentazione dei modelli IVA prevedendo, a partire dall’anno d’imposta 2016 (Modello IVA 2017):

  • l’obbligo di presentare la Dichiarazione IVA solo in forma autonoma entro il mese di febbraio;
  • l’abrogazione della Comunicazione annuale IVA.

Silena Stival – Centro Studi CGN