Tabelle ACI 2016: pubblicate le nuove tariffe

Sono state pubblicate le tabelle nazionali ACI per il 2016, necessarie per la determinazione del fringe-benefit, ovvero della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 51, co.1. del TUIR che considera reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, dove con il termine “valori” si fa riferimento proprio ai cosiddetti fringe benefit o compensi in natura percepiti dal dipendente. Il comma 4 del citato articolo stabilisce che il valore del “beneficio marginale” per il dipendente che utilizza l’auto ad uso promiscuo é pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI. Tale importo si assume al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore o da quest’ultimo corrisposte all’azienda nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.

Dal punto di vista dell’impresa, l’art. 164, lett. b-bis), del TUIR consente la deduzione dei costi sostenuti per il 70% del loro ammontare, nei casi di veicoli dati in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro).

Al contrario, nel caso in cui il mezzo sia concesso in uso promiscuo per un lasso di tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta, i costi relativi allo stesso sono deducibili:

  • per intero, fino a concorrenza dell’ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
  • nella misura del 20% tenendo conto dei limiti massimi disposti dall’art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986, ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente, per la parte eventualmente eccedente.

In linea generale, è opportuno chiarire quali sono le categorie di veicoli ai quali si riferiscono le tabelle ACI:

  • autovetture in produzione (benzina, gasolio, gpl-metano e altre fonti di produzione come autovetture ibride- elettriche);
  • autovetture fuori produzione (benzina, gasolio, gpl-metano e altre fonti di produzione ibride- elettriche);
  • motoveicoli.

Nel caso in cui il modello del veicolo non sia compreso nella lista ACI, è necessario fare riferimento a quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (C.M. n.326 del 23.12.1997).

Si ritiene rilevante sottolineare come l’importo forfetario tassabile in capo al dipendente prescinda dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza e risulti pertanto irrilevante il sostenimento di alcune spese da parte del lavoratore, poiché tali variabili sono già prestabilite e considerate nella base del costo fissato dall’ACI.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/