Al debutto il nuovo Modello Iva TR 2016

Si avvicina il termine di presentazione del primo modello Iva TR dell’anno 2016. Entro il 2 maggio prossimo (il 30 aprile quest’anno è sabato), infatti, i contribuenti che presentano i requisiti di cui all’art. 38 bis comma 2 del DPR 633/72 possono chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva maturato nel primo trimestre. Vediamo insieme chi può accedere alla richiesta di rimborso/compensazione trimestrale, come si può utilizzare il credito e quali sono le novità 2016.

Il modello Iva TR è stato da ultimo aggiornato con il provvedimento n. 42623 del 21.03.2016. Ecco le novità introdotte:

FRONTESPIZIO:

  1. È stato modificato il campo “rettifica utilizzo credito”, rinominandolo in “modifica istanza precedente”.
  2. È stata eliminata la casella “Ufficio competente”, nella parte denominata “Periodo di riferimento”; ora il modello contiene solamente le caselle “Anno” e “Trimestre”.
  3. È stata rinominata nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” la casella “Codice fiscale intermediario” in “Codice fiscale dell’incaricato”.

QUADRO TA: la rivisitazione del modello si è resa necessaria per adeguare il contenuto dello stesso alle novità introdotte dalla L.208/2015 e dal DM. 26 gennaio 2016 che hanno previsto:

  • l’innalzamento delle percentuali di compensazione applicate alla cessione di:
    • latte fresco da 8,80% a 10%;
    • animali vivi della specie bovina da 7% a 7,65%;
    • animali vivi della specie suina da 7,30% a 7,95%;
  • l’introduzione della nuova aliquota Iva del 5% per le prestazioni sanitarie rese da cooperative sociali nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati;

QUADRO TB: analoga integrazione si è resa necessaria anche nella sezione destinata ad accogliere le operazioni passive. Sono stati quindi introdotti i medesimi nuovi righi previsti nella sezione.

QUADRO TD: è stato inserito il nuovo campo 2 nel rigo TD9, nel quale indicare l’importo richiesto a rimborso dalla società controllante (quadro riservato ai soggetti partecipanti all’Iva di gruppo).

EROGAZIONE RIMBORSO: è stata introdotta una nuova ipotesi di erogazione prioritaria del rimborso contraddistinta dal codice 7, che identifica i soggetti esercenti l’attività di proiezione cinematografica.

Per la richiesta del rimborso/compensazione, nel trimestre di riferimento deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti previsti dall’art.30 comma 3 DPR 633/72:

1) Svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media aumentata del 10%, inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni. Sono incluse nel computo:

  • le operazioni imponibili effettuate senza addebito d’imposta in applicazione del meccanismo del reverse charge;
  • le operazioni effettuate ai sensi dell’articolo17- ter DPR 633/72 – split payment.

2) Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni svolte. A titolo esemplificativo, rientrano in tale casistica le operazioni: art.8, art.8-bis, art.9 del DPR 633/72, art.41 del DL 331/93 etc.

3) Effettuazione di acquisti/importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e/o servizi imponibili relativi al trimestre.

4) Effettuazione di operazioni non soggette ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies DPR 633/72 per un ammontare superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.

5) Effettuazione di operazioni da parte di soggetti non residenti, con rappresentate fiscale o identificazione diretta.

La presentazione dell’istanza è ammessa solo nel caso in cui il credito Iva maturato nel corso del trimestre sia superiore a 2.582,28 €.

Le scadenze dei termini per la presentazione del modello Iva TR corrispondono all’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla scadenza del trimestre di riferimento; per il 2016 sono:

  • Primo trimestre: 02/05/2016
  • Secondo trimestre: 01/08/2016
  • Terzo trimestre: 31/10/2016

I codici tributo per l’utilizzo in compensazione, nel modello F24, dei crediti Iva trimestrali sono:

  • 6036: credito Iva primo trimestre
  • 6037: credito Iva secondo trimestre
  • 6038: credito Iva terzo trimestre

L’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito Iva trimestrale può avvenire:

  • per importi inferiori a 5.000 € annui, a partire dal primo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;
  • per importi superiori a 5.000 € annui, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

La richiesta di rimborso per importi superiori a 15.000 € è ammessa anche in assenza di garanzie, presentando l’istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. L’obbligo di presentazione della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 € permane nelle ipotesi di “situazioni di rischio”.

Elena Fantin – Centro Studi CGN