Detrazione acquisto del box auto: a quali condizioni?

Quali sono le condizioni per la detrazione relativa all’acquisto di un box auto? Quali sono i soggetti beneficiari della detrazione? Con quali modalità deve essere perfezionato il pagamento delle spese sostenute per l’acquisto o la realizzazione del box?

A determinate condizioni è consentita la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o la realizzazione del box auto. È l’art. 16 bis del TUIR a disciplinare la detrazione di tali spese, accostandole a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio con le seguenti ulteriori specifiche:

  • il box acquistato o costruito deve avere vincolo pertinenziale con l’unità abitativa di proprietà del contribuente;
  • il vincolo deve risultare dal rogito notarile definitivo (o anche dal preliminare di acquisto) nel caso in cui la spesa si riferisca all’acquisto del box;
  • il vincolo pertinenziale deve risultare già dalle autorizzazioni amministrative comunali a poter costruire in caso di realizzazione del box.

Da un punto di vista procedurale è necessario che il versamento sia eseguito tramite il cd. bonifico “parlante”, con ripartizione tra gli aventi diritto in ragione della percentuale di partecipazione, in 10 rate annuali di pari importo.

Dalle condizioni poste deriva che:

  • il box non può essere acquistato da un soggetto privato, ma dall’impresa costruttrice, che deve certificarne il costo di costruzione;
  • per i lavori in economia, quando il box è costruito dallo stesso contribuente, l’importo della spesa detraibile è composto dagli importi delle fatture (IVA inclusa) relative agli oneri sostenuti (materiale, costi per le concessioni edilizie);
  • l’affidamento in appalto della costruzione del box ad un’impresa di costruzione comporta la necessità di certificare la spesa da parte della stessa impresa appaltatrice;
  • la detrazione spetta sia nel caso in cui il box auto sia acquistato congiuntamente all’unità abitativa sia nel caso in cui l’acquisto avvenga successivamente, con l’unica condizione che si crei il vincolo pertinenziale.

È il caso di precisare che la spesa per l’acquisto del box pertinenziale con diritto alla detrazione del 50% concorre alla formazione del limite complessivo previsto per la detrazione sugli interventi di recupero edilizio pari a 96.000 euro. Dal momento che il limite di 96.000 euro si riferisce a ciascuna unità abitativa, il contribuente che acquista (o costruisce) un box auto pertinenziale per una unità abitativa di sua proprietà, dovrà considerare, ai fini della formazione del limite di 96.000 euro, anche il costo per l’acquisto (costruzione) del box. Se invece su una unità abitativa vengono effettuati lavori di recupero e il box assume rilevanza pertinenziale rispetto a una seconda unità abitativa, la spesa per l’acquisto del box non concorrerà al computo dei 96.000 euro relativi alla prima unità.

Riguardo al soggetto beneficiario della detrazione, e riguardo alle modalità di fruizione della spesa, valgono le stesse regole previste per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione quindi spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa che riveste la qualità di proprietario, nudo proprietario, titolare di altro diritto reale, familiare convivente a condizione che si tratti di un immobile in cui si esplica la convivenza.

Altra condizione essenziale ai fini della detrazione è che il pagamento delle spese sostenute per l’acquisto o per la realizzazione del box avvenga tramite bonifico bancario o postale c.d. “parlante” (come previsto per le spese di ristrutturazione). Pertanto, dal bonifico dovrà risultare:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Un aspetto particolare è costituito dal fatto che il rogito definitivo per l’acquisto del box (il problema non si pone per il caso della costruzione) sia stipulato solo successivamente al versamento di eventuali acconti da parte del contribuente, venendo così a mancare, nel momento in cui questi versa gli acconti, il vincolo pertinenziale tra il box acquistato e l’unità abitativa.

Al riguardo occorre tener presente che l’atto definitivo di acquisto stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti comporta la spettanza della detrazione solo se è stato regolarmente registrato un contratto preliminare di compravendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’unità abitativa e il box. Ne consegue, in mancanza di un preliminare di acquisto registrato, l’inammissibilità della detrazione su eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile.

Al riguardo si segnala la posizione dell’Agenzia delle Entrate (Ris. 7/E/2011), che ammette in detrazione i pagamenti effettuati con bonifico parlante nello stesso giorno della stipula dell’atto anche se in un orario antecedente a quello della stipula dell’atto.

Ai fini della detrazione, il contribuente deve compilare la sezione III A e III B del quadro RP (Modello Unico) o quadro E (Modello 730). Nella sezione III B occorre inserire gli identificativi catastali dell’unità abitativa di cui il box acquistato o costruito è pertinenza.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN