Lavoratori domestici durante il periodo di comporto

Quali sono le tutele per colf e badanti in caso di malattia o infortunio? Come viene disciplinato il loro rapporto di lavoro?

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore domestico ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un numero di giorni che varia in base all’anzianità di servizio:

  • per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, tale periodo è di 10 giorni di calendario;
  • da sei mesi a due anni è di 45 giorni di calendario;
  • mentre per in lavoratori in servizio da oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

Attorno a questa norma generale operano tuttavia alcune eccezioni e casistiche particolari.

Durante il periodo di assenza per infortunio, infatti, se un lavoratore si ammala può, esibendo al datore di lavoro il relativo certificato medico, interrompere la decorrenza del periodo di comporto. Nonostante il CCNL del lavoro domestico non faccia alcun riferimento esplicito alla possibilità di cumulare i due periodi, è possibile ragionare per analogia osservando le disposizioni di altri contratti collettivi quali, ad esempio, il CCNL turismo e pubblici esercizi. L’articolo 165 del suddetto contratto recita infatti: “In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per un anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell’anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto”.

Una volta esauriti i giorni pagabili di malattia o infortunio, qualora il lavoratore si trovi ancora impossibilitato a riprendere la propria attività lavorativa, ha facoltà di richiedere al datore di lavoro il godimento delle ferie maturate e non godute. Questo è infatti quanto stabilito dalla Sentenza 14471 del 7 giugno 2013 della Cassazione Civile, sezione Lavoro, secondo la quale il godimento delle ferie andrebbe in questo caso a sospendere il decorrere del periodo di comporto; non vige in questo caso, quindi, incompatibilità assoluta tra malattia/infortunio e ferie in quanto, se da un lato le condizioni psico-fisiche del lavoratore possono essere inidonee al pieno godimento delle ferie, dall’altro la possibile perdita del posto di lavoro renderebbe in ogni caso impossibile l’effettiva fruizione delle stesse. Si tratta pertanto di uno strumento ulteriore conferito al lavoratore per la tutela del proprio posto di lavoro.

Per quanto concerne la retribuzione spettante durante il periodo di comporto ci si attiene, in caso di malattia, a quanto indicato dall’articolo 26 del Contratto Collettivo Nazionale e, in caso di infortunio, all’articolo 28 dello stesso CCNL. Il lavoratore in malattia ha diritto ad un numero di giorni pagabili che, anche in questo caso, varia in base all’anzianità di servizio (8, 10 o 15 giorni per le stesse fasce di anzianità previste per i periodi di conservazione del posto). La retribuzione erogata dal datore di lavoro è ridotta del 50% fino al terzo giorno consecutivo, mentre spetta al 100% dal quarto giorno fino ad esaurimento dei giorni pagabili. Diversamente, in caso di infortunio o malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a retribuire il lavoratore domestico al 100% per i primi tre giorni, dopodiché dal quarto giorno fino al termine del periodo di infortunio la retribuzione è interamente a carico dell’INAIL.

Durante la malattia e l’infortunio il lavoratore matura il rateo mensile di trattamento di fine rapporto (TFR) se nel mese vi sono stati almeno 15 giorni retribuiti. Stessa cosa non si può dire con assoluta certezza per quanto riguarda le ferie, dato che diverse pronunce della giurisprudenza hanno sostenuto la possibilità di utilizzare i periodi di malattia ai fini della maturazione delle ferie (da ultima la decisione n.14020/2001 delle Sezioni Unite della Cassazione). Resta da definire in questo caso se tale possibilità valga per l’intero periodo di assenza per ferie o solo nei limiti del periodo di conservazione del posto (periodo di comporto) come invece esplicitamente stabilito dall’articolo 38 del CCNL in merito al rateo di tredicesima.

Davide Bottos – Centro Studi CGN