Modello 730/2016: in vigore i limiti di detrazione per le spese universitarie

Sono entrati in vigore i nuovi limiti per la detrazione delle spese sostenute presso le Università private. Il decreto del Miur 288 del 29 aprile scorso stabilisce, infatti, il limite massimo di detraibilità delle tasse e dei contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali.

La Legge di Stabilità 2016, al comma 954, ha modificato l’art. 15 del TUIR lettera e) prevedendo che “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali, sono detraibili in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca … tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle Università statali”.

A partire dall’anno d’imposta 2015, quindi, per le spese sostenute presso le Università private, la misura della detrazione compete per un ammontare non superiore a quello previsto annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR che:

  • per l’anno 2015 è stato emanato il 29 aprile 2016 con DM 288,
  • mentre per gli anni a seguire verrà emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

In pratica, già per il 2015, per il calcolo delle spese di Università non statali detraibili non è più ammesso il ricorso ai vecchi criteri richiamati nelle Circolari 23 maggio 1987, n. 11/8/772 e 12 maggio 2000, n. 95, ovvero:

  • le affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso una Università statale;
  • l’equiparazione dei corsi tenuti presso l’Università libera con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città dove aveva sede l’Università libera, ovvero situata in una città della stessa Regione.

Il DM 288 del 29 aprile 2016, per il periodo d’imposta 2015, ha stabilito che la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza di corsi di laurea delle Università non statali è detraibile in misura diversa a seconda dell’area disciplinare nonché della regione in cui ha sede il corso di studio nell’importo indicato nella seguente tabella:

Spese universitarie

I limiti di spesa sono stati individuati in base all’area disciplinare di afferenza dei corsi (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e alla sede territoriale in regioni del Nord, Centro e Sud. Il decreto contiene l’allegato 1 riportante i raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare.

Lo stesso decreto precisa che, agli importi indicati nella tabella, devono essere aggiunti quelli relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Per i master di primo e secondo livello, i corsi di dottorato e di specializzazione tenuti presso Università private, l’importo massimo detraibile è stabilito nelle seguenti misure:

master

È utile ricordare che rientrano tra le spese universitarie detraibili:

  1. i contributi versati per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea (Ris. n. 87/E/2008) e le spese sostenute per la frequenza della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) in quanto trattasi di “corso di istruzione universitaria” (Ris. n. 77/E/2008);
  2. i corsi tenuti dalle Università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ris. n. 6/E/2007);
  3. le spese di iscrizione ai dottorati di ricerca in quanto rappresentano un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione (Ris. n. 11/E/2010);
  4. le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica (Circ. 20/E/2011). La Legge n. 508 del 1999 ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali istituzioni come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. La legge equipara ai Conservatori di Musica solamente gli Istituti musicali pareggiati e sono pertanto da escludere le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati.

Non risultano invece detraibili:

  1. i contributi pagati all’Università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero, non ravvisandovi una spesa per frequenza di corsi di istruzione universitaria (Circ. n. 39/E/2010);
  2. le spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici e materiale di cancelleria;
  3. le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute allo scopo di permettere allo studente la frequenza delle lezioni.

Restano ferme le regole relative alle spese per le Università statali che saranno ammesse interamente in detrazione al 19%.

Le spese universitarie vanno indicate con il codice 13 nei righi da E8 a E12:

modello 730

 

A proposito delle spese di istruzione sostenute presso le Università non statali, la circolare n. 18/E/2016 ha confermato l’applicazione dei criteri stabiliti dal recente decreto ministeriale n. 288 del 29 aprile 2016 con le ulteriori seguenti precisazioni:

  1.  le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’Università;
  2. ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
  3. le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “umanistico – sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN