Spese sanitarie e detrazione immobili: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti proposti dai CAF e fornisce, con la circolare n. 18/E/2016, la sua interpretazione a proposito di alcune spese sanitarie (tatuaggi e crioconservazione) e detrazioni per gli interventi di recupero edilizio. Ecco in sintesi i principali chiarimenti.

  1. L’installazione nei condomini dei contatori individuali per misurare il consumo di calore di ciascuna unità immobiliare, obbligatoria entro la fine del 2016, è detraibile al 65% a condizione che i lavori vengano effettuati nell’ambito della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti a basso consumo energetico.
  2. In caso di decesso del comodatario/genitore la detrazione per gli interventi di recupero edilizio si trasferisce al proprietario/figlio in qualità di erede proprietario dell’immobile purché conservi la detenzione diretta e materiale di quel bene.
  3. Il tatuaggio (in gergo tecnico dermopigmentazione) rappresenta una spesa detraibile quando rimedia ai danni provocati dall’alopecia universale (perdita di tutti i peli del corpo).
  4. Le spese sostenute per la crioconservazione degli embrioni rientrano tra quelle sanitarie anche se sostenute all’estero.

Nella circolare, l’Agenzia chiarisce in che misura sono agevolabili le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l’effettivo consumo di calore, di raffreddamento o per l’acqua calda, delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, in particolare:

  • l’agevolazione, nella sua versione maggiorata pari al 65% delle spese sostenute per un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro, è riconosciuta nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347, della Legge 296/2006);
  • se invece l’installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base alle norme sul recupero edilizio consistenti in una detrazione del 50% fino a un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

Sempre in relazione al tema delle detrazioni relative agli immobili, viene chiarito che il figlio/proprietario del fabbricato concesso in comodato al genitore/comodatario, il quale vi ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di morte dello stesso genitore, può fruire delle quote residue della detrazione spettante. Anche se l’immobile non rientra nell’asse ereditario, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione per le rate residue. Occorre, tuttavia, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.

In materia di spese sanitarie, la circolare n. 18/E/2016 interviene formulando alcune precisazioni riguardanti gli interventi di dermopigmentazione e crioconservazione degli embrioni.

Secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute “L’intervento di dermopigmentazione è volto a correggere almeno in parte i danni provocati dall’alopecia universale e ad alleggerire il suo impatto psicologico.” Ne consegue che l’intervento in esame può essere ricondotto ad un intervento medico-sanitario “a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione”.

Il documento di prassi in esame, posto quanto precisato dal Ministero della Salute, ammette tra le spese detraibili al 19% dall’IRPEF gli interventi di dermopigmentazione:

  1. se il contribuente possiede una certificazione medica che attesti che l’intervento è finalizzato a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta;
  2. se la fattura è rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è resa per mezzo di personale medico.

In tema di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, completando quanto già esposto nel documento di prassi n. 17/E/2015, la recente circolare formula alcune precisazioni in materia di:

  • spese relative alla crioconservazione degli ovociti;
  • spese relative alla crioconservazione degli embrioni;
  • spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA).

La materia è disciplinata dalla Legge 40/2004 e i tecnici del Fisco considerano tali spese tra quelle sanitarie detraibili (ex articolo15, comma 1, lett. c), del TUIR) sostenute sia in Italia che all’estero. La detraibilità di tali spese tiene conto di quanto precisato dal Ministero della Salute che ha riconosciuto natura sanitaria alle prestazioni di cui sopra “ove ricorrano nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell’individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche”. Per poter fruire della detrazione, è necessario che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

Godono del medesimo trattamento fiscale anche le spese per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti, dei gameti e degli embrioni effettuate all’estero per finalità di cura, previste nel percorso di procreazione medicalmente assistita. La documentazione delle spese sostenute dovrà essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero. Si ricorda che, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano (se la documentazione è in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN