Cartelle di pagamento: interessi di mora più bassi dal 15 maggio 2016

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 60535/2016, ha stabilito una riduzione del tasso di interesse di mora. A decorrere dal 15 maggio 2016, il tasso da applicare su base annua per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sarà del 4,13% e non più del 4,88%.

Negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione costante del tasso di interesse; gli interessi moratori, infatti, sono sempre stati oggetto di tagli, con un conseguente sgravio sulle pretese indirizzate ai contribuenti. Si ricorda infatti che dal 1° ottobre 2010 il tasso era stato fissato al 5,76 %, nell’ottobre 2011 c’era stata una prima flessione al 5,02% e successivamente nel 2012 il tasso era sceso al 4,55%; solo nel maggio 2013 si era registrato un tasso più elevato al 5,22%, che poi aveva subito una nuova flessione nel maggio 2014 al 5,14%, fino ad arrivare nel maggio 2015 al 4,88%.

L’art. 30 del DPR n. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Sulla base di tale previsione, con il Provvedimento del 30 aprile 2015, la misura del tasso di interesse era stata fissata al 4,88% in ragione annuale.

Considerato che anche l’art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che il tasso di interesse venga determinato in una misura unica compresa nell’intervallo tra lo 0,5% e il 4,5%, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 60535 del 27 aprile 2016 l’amministrazione finanziaria spiega che “è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 24 marzo 2016, ha stimato al 4,13% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1/1/2015 – 31/12/2015”.

Pertanto, in definitiva, per tutti i pagamenti effettuati dal 15 maggio in poi il tasso sarà quello ridotto del 4,13%.

In chiusura si segnala che la riduzione degli interessi di mora si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell’art. 29 del D.L. 31.5.2010, n. 78, che vengono conteggiati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell’atto, se il contribuente non esegue il pagamento entro il termine di proposizione del ricorso.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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