La deducibilità del costo auto data in uso ai dipendenti

La deducibilità del costo auto concessa in uso ai dipendenti, per il datore di lavoro che agisce nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, segue regole diverse rispetto alle altre tipologie di contribuenti utilizzatori (professionisti, agenti etc.) che ne fanno un uso proprio.

Solitamente il benefit concesso al dipendente viene direttamente inserito nella sua busta paga oppure, in alternativa, viene addebitato con fattura soggetta ad IVA.

Le principali voci di costo legate alla concessione dell’autovettura al dipendente, solitamente considerate dal datore di lavoro (impresa, lavoratore autonomo, etc.), si riferiscono a:

  • acquisto;
  • noleggio;
  • leasing.

Stante le considerazioni sopra richiamate occorre effettuare un’ulteriore distinguo legato all’uso dell’auto da parte del dipendente:

  • utilizzo esclusivamente personale, il cui costo verrà dedotto dal datore di lavoro che agisce nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, seguendo le regole limitatatmente correlate al fringe benefit (art.9 del TUIR);
  • utilizzo esclusivamente aziendale, la cui deducibilità del costo pari al 20% segue le ordinarie regole fiscali previste per le auto aziendali (art.164 comma 1 lett.b) del TUIR);
  • utilizzo promiscuo, il cui costo auto concessa in uso al dependente verrà dedotto nel limite del 70% (art. 164 comma 1 lett. b-bis del TUIR) in luogo della precedente aliquota di deducibilità in vigore fino al 1° genaio 2013 del 90%.

Quest’ultimo caso prevede che, affinchè si possano applicare le regole di deducibilità del costo auto concessa in uso promiscuo al dipendente nel limite del 70%, occorre che si rispetti e che si dimostri un ulteriore vincolo legato al fatto che il dipendentente ne faccia uso per la maggior parte del periodo decorrente dall’acquisto e per la maggior parte del periodo d’imposta.

Solitamente, al fine di rispettare quest’ultimo limite, il datore di lavoro che agisce nell’esercizio della propria impresa o professione stabilirà all’interno del contratto di lavoro subordinato i termini e le condizioni dell’utilizzo dell’autovettura concessa al dipendente.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN