L’uscita dal regime forfetario: riflessi IVA

Quali sono i casi in cui i soggetti in regime forfetario possono fuoriuscire dal regime? Quali sono le conseguenze in termini di IVA? Ecco per voi un riepilogo.

I soggetti in regime forfetario nel 2016 possono fuoriuscire a partire dal 2017 in alcuni casi ben definiti:

  1. in caso di superamento di uno dei limiti imposti dalla norma (limite ricavi/compensi, spese per l’impiego di lavoratori, costo complessivo beni strumentali, reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro);
  2. nel caso in cui si verifichi una fattispecie di esclusione (adozione di regimi speciali IVA, non residenza, esercizio di attività di cessione di immobili e di mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti ec art.116 TUIR);
  3. per opzione.

Il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario comporta dei riflessi IVA.

Infatti, ai sensi del comma 61, art.1, Legge n. 190/2014, dovrà essere effettuata la rettifica della detrazione dell’imposta connessa al mutamento del regime di detrazione (da IVA indetraibile a IVA detraibile) con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31 dicembre dell’ultimo anno di imposta di permanenza nel regime.

Tale rettifica a favore dell’IVA andrà eseguita sui beni mobili entrati in funzione da meno di 5 anni, sui beni immobili acquistati da meno di 10 anni. Al contrario non si effettua per i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro. Conseguentemente andrà a interessare in particolare:

  • le rimanenze di magazzino esistenti al 31 dicembre del 2016, per le quali andrà rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito non detratta all’atto dell’acquisto;
  • i servizi non utilizzati al 31 dicembre 2016 (ad esempio i canoni di leasing fatturati nel 2015 riferiti al 2016), per i quali andrà rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito non detratta all’atto dell’acquisto;
  • i beni mobili per i quali non è ancora scaduto il quinquennio (ad esempio mobili/arredi, pc, autovetture) per i quali andrà effettuata la rettifica con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio;
  • i beni immobili per i quali non è ancora scaduto il decennio (ad esempio capannoni, uffici) per i quali andrà effettuata la rettifica con riferimento a tanti decimi dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio.

L’ammontare complessivo della rettifica IVA dovrà confluire nel modello IVA nella sezione “IVA ammessa in detrazione”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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