I vantaggi fiscali della fatturazione elettronica tra privati

Decolla la sperimentazione per la generalità dei soggetti passivi IVA di emettere, trasmettere e conservare la fattura elettronica tra operatori privati che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal primo gennaio 2017. Anche per soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio è prevista la possibilità, sempre a decorrere dal prossimo primo gennaio, di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA potranno optare per l’applicazione del nuovo regime, che avrà una durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e, salvo revoca, sarà rinnovata automaticamente di quinquennio in quinquennio.

Per i soggetti passivi IVA che adottano nelle loro operazioni la fatturazione elettronica, nonché per gli operatori economici che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi, sono previste alcune agevolazioni in termini di riduzione degli adempimenti fiscali. Le agevolazioni riguardano l’esonero dalle seguenti comunicazioni relative alle:

  • operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro);
  • operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA domiciliati in Stati “black list”;
  • comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio);
  • comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino con l’assolvimento dell’IVA mediante autofattura;
  • comunicazioni dei modelli INTRASTAT riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.

Un’ulteriore agevolazione prevista dalla normativa in esame riguarda la possibilità di ottenere il rimborso IVA in via prioritaria, vale a dire entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.

Vi è da segnalare che i soggetti aderenti a uno dei regimi di cui sopra possono beneficiare della riduzione da cinque a quattro anni dei termini di accertamento, sia in materia di IVA (art. 57 co. 1 del DPR 633/72), sia in materia di imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73), purché, oltre alla trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture, garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori a euro 30,00 (D.M. 4/8/2016).

I soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate potranno esercitare l’opzione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’adozione del nuovo regime. Questi soggetti dovranno dotarsi di appositi Registratori Telematici in grado di memorizzare i dati dei corrispettivi e trasmetterli al Sistema Agenzia delle Entrate (Sistema AE) garantendone l’autenticità e l’integrità.

Per i soggetti che esercitano l’opzione, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi sostituiscono gli obblighi di:

  • certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 12 comma 1 della L. 413/91 e DPR 696/96);
  • registrazione sull’apposito registro dell’ammontare complessivo dei corrispettivi e delle relative imposte (art. 24 comma 1 del DPR 633/72).

Non viene meno, invece, l’obbligo di emissione della fattura nel caso in cui questa sia richiesta dal cliente. Con un apposito decreto verranno definite le tipologie di documentazione alternative rispetto allo scontrino e alla ricevuta fiscale, atte a rappresentare le operazioni effettuate ai fini commerciali nonché ai fini delle imposte dirette.

In tema di assistenza fiscale, destano interesse le ulteriori agevolazioni in capo ai soggetti di piccole dimensioni consistenti:

  • nell’accesso telematico alle informazioni relative alle liquidazioni periodiche e alle dichiarazioni annuali IVA, nell’ambito di un programma di assistenza fornito su misura per ogni specifica categoria di soggetti;
  • nell’esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute, di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72;
  • nell’esonero dall’obbligo di garanzia o da altri adempimenti certificativi (apposizione del visto di conformità o sottoscrizione alternativa) in caso di presentazione di istanze di rimborso del credito IVA per importi superiori a 15.000,00 euro.

Sul piano soggettivo, possono beneficiare delle suddette agevolazioni aggiuntive i soggetti passivi IVA:

  • esercenti arti o professioni;
  • imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73;
  • imprese che superano i limiti, in termini di ricavi, per accedere al regime di contabilità semplificata, limitatamente ai primi tre anni di attività (l’anno di inizio dell’attività e i due successivi).

La trasmissione telematica dei dati favorirà i controlli a distanza da parte del Fisco che li effettuerà incrociando i dati delle fatture emesse e ricevute con quelli contenuti in altre banche dati gestite dalla stessa Agenzia delle Entrate o da altre Pubbliche Amministrazioni. La stessa Agenzia provvederà a comunicare al contribuente gli esiti dei controlli, ove rilevanti nei suoi confronti nonché a innescare i controlli laddove risultassero delle anomalie.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN