Irap e impresa familiare: niente imposta se il collaboratore svolge mansioni esecutive

Non paga l’imposta regionale sulle attività produttive l’impresa familiare che si avvale di un collaboratore che svolge esclusivamente mansioni esecutive. È questo il principio affermato dalla sentenza n. 17429 della Corte di Cassazione del 30 agosto 2016.

Nel caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso avverso la sentenza di secondo grado che aveva giudicato insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione in capo ad un agente di commercio poiché “i beni strumentali, dei quali si era avvalso per l’esercizio dell’attività, non eccedevano il minimo indispensabile”.

La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza n. 9451/2016, ha respinto il ricorso affermando che il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività svolta dai collaboratori e, pertanto, qualora il collaboratore svolga “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico”, l’impresa stessa non è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive.

Nell’ordinanza viene altresì confermato che il principio riguardante la disciplina dell’IRAP per le imprese familiari si applica anche alle figure di confine individuate nel corso degli anni dalla Corte: contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Si può considerare ufficialmente superato il principio che era stato affermato in precedenza dalla sentenza n. 12616/2016, in base alla quale “la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris atto a produrre un valore aggiunto rispetto a quello conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare”. Con la conseguenza che l’imprenditore commerciale, titolare di un’impresa familiare, doveva ritenersi sempre soggetto ad IRAP.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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