Scuola e detrazioni: ammesse le spese per il “dopo scuola”

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, anche a seguito della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione de “la buona scuola” (L. n. 107/2015), per i contribuenti e le loro famiglie si pone la questione della detraibilità delle spese di frequenza e istruzione. Ripercorriamo in questo articolo i contenuti essenziali delle detrazioni legate al mondo della scuola alla luce dei chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 3/E/2016 e 18/E/2016 nonché nella recente risoluzione n. 68/E/2016.

La legge di riforma ha rivisto la detrazione IRPEF del 19% (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR) estendendo l’agevolazione alle spese per la frequenza:

i) delle scuole dell’infanzia (ex asili);

ii) del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);

iii) delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

È il caso di precisare che:

  • la nuova disciplina si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n.62;
  • la nuova detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente con una detrazione massima ottenibile per ciascun alunno pari a 76 euro (19% di 400 euro).

Si rende necessario distinguere le detrazioni per le spese di frequenza dei figli dalle seguenti altre agevolazioni relative:

a) agli asili nido dove resta la detrazione IRPEF del 19% (art. 1 co. 335 della L. n. 266/2005) spettante per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato che comporta una detrazione fino a 120,08 euro;

b) alle erogazioni liberali (lett. i-octies) dell’art. 15, comma 1, del TUIR) a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione è sempre del 19% senza un limite massimo. Al riguardo, la citata circ. n. 3/2016 ha chiarito che rientrano in quest’ultima disciplina i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate:

  • all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce per stampanti);
  • all’edilizia scolastica (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione);
  • all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

In relazione all’ambito applicativo della detrazione delle spese per l’istruzione, la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2016 n. 3/E ha chiarito che vi rientrano:

  • le tasse (es. di iscrizione e di frequenza);
  • i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica);
  • i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

In relazione alle spese per la mensa scolastica è stato poi chiarito che:

  • non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
  • la detrazione spetta anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Sull’argomento in commento si segnala la recente risoluzione n. 68/E/2016 che, interpretando la ratio della disposizione, riconosce nel novero delle spese di frequenza scolastica, le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali:

  • l’assistenza al pasto
  • il pre-scuola e il post-scuola

in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. Per i servizi scolastici integrativi vi è così la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese di frequenza scolastica.

Lo stesso documento dell’Agenzia ritiene non detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Secondo i tecnici del fisco si determinerebbe una discriminazione rispetto ai pendolari che si avvalgono dei mezzi pubblici senza aver diritto ad alcuna agevolazione (…sic!).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN