Si tratta di una vecchia ipotesi normativa già prevista nella L. n. 133/1999 e nella legge delega del 2014 e mai attuata. Il riferimento è alla normativa per la tassazione separata denominata IRI che prevede una flat tax del 24% sul reddito delle imprese che determinano le imposte in ragione degli scaglioni “Irpef” (c.d. soggetti IRPEF). Questo progetto normativo, inserito nella prossima legge di bilancio, riguarda le piccole imprese, che dovranno valutarne la convenienza.
Saranno “soggetti Irpef” le imprese interessate al nuovo regime di tassazione IRI quali:
- imprenditori individuali;
- società di persone (Snc e SAS);
- Srl che optano per il regime di trasparenza ex articolo 116 del Tuir.
Con l’introduzione dell’IRI, il reddito di impresa non concorrerà più automaticamente alla determinazione del reddito complessivo Irpef, ma sarà assoggettato ad una tassazione separata con un’aliquota pari al 24% (identica a quella IRES). La base imponibile su cui applicare la sostitutiva sarà il reddito d’impresa al netto delle somme prelevate dall’imprenditore. Secondo il nuovo sistema, i prelievi continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo imponibile del percettore con le regole Irpef ordinarie.
Da una prima lettura del testo è possibile affermare quanto segue:
- le riserve formatesi con utili (ante opzione) che sono già stati tassati secondo le regole ordinarie, in sede di prelevamento, non sconteranno (ovviamente) alcuna ulteriore tassazione ai fini Irpef e non potranno (ovviamente) essere dedotti dal reddito assoggettabile a IRI. Si tratta di regole necessarie a impedire fenomeni di doppia imposizione;
- le perdite d’impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale.
Al momento non risulta chiara la soluzione normativa nel caso in cui dovessero essere oggetto di prelievo gli utili conseguiti negli anni precedenti già assoggettati ad imposizione con l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 24%. Se quel reddito già assoggettato a IRI poi viene tassato secondo le aliquote progressive si genera una duplicazione di imposizione. Per esempio nel triennio 2017/2019 vengono reinvestiti utili per un ammontare pari a 100.000 euro scontando l’IRI al 24%; poi a partire dal 2020 si decide di prelevare quegli utili. All’imposizione progressiva andrebbe aggiunto un meccanismo di recupero di quanto già versato dalla società a titolo di IRI.
L’IRI è riservata ai soggetti in contabilità ordinaria, sia per obbligo che per opzione, e la relativa scelta potrà essere esercitata in dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la stessa dichiarazione e per una durata quinquennale (UNICO/2018 per l’anno d’imposta 2017).
I principi ispiratori di questa innovazione sono volti a rendere neutrale, con l’applicazione dell’aliquota IRI e IRES al 24%, la fiscalità dei redditi prodotti dai diversi soggetti giuridici oltre al fatto che la tassazione proporzionale ad aliquota 24% è uno stimolo alla ritenzione degli utili nell’impresa, in quanto l’imposizione personale arriva al 43%, a cui si aggiungono le addizionali. Quest’ultimo aspetto va ponderato con il fatto che il reddito rimasto presso la società o l’impresa non potrà godere delle deduzioni e delle detrazioni Irpef personali.
È proprio quest’ultimo aspetto, vale a dire il fatto che l’IRI non abbia la stessa natura dell’Irpef, a rendere necessarie opportune valutazioni da parte dei soggetti interessati, posto che questi non potranno far valere almeno sulla quota parte di reddito soggetto a IRI gli oneri deducibili e detraibili.
È possibile comprendere meglio quest’ultimo passaggio con alcuni esempi.
Esempio n. 1: Il titolare di un’impresa individuale consegue un reddito pari a 15.000 euro. Nel caso decida di reinvestirlo nell’attività d’impresa, optando per la flat tax, l’aliquota da applicare risulta pari al 24%. Invece, l’aliquota impositiva IRPEF in relazione al primo scaglione è pari al 23%. Scegliere in ragione dell’aliquota nominale, il 24% in un caso, il 23% nell’altro, potrebbe indurre il contribuente a formulare la scelta meno conveniente, in quanto solo con la tassazione ordinaria IRPEF si ha la possibilità di dedurre gli oneri (per esempio i contributi obbligatori all’INPS), di beneficiare delle detrazioni per familiari a carico nonché di quelle per spese considerate di utilità sociale. La scelta di convenienza tra i due regimi va fatta confrontando le aliquote effettive: nella flat tax vi è coincidenza tra aliquota nominale e quella effettiva, mentre nella tassazione ordinaria l’aliquota effettiva può essere più bassa per via degli oneri deducibili e detraibili.
In linea di massima, a fronte di redditi bassi e in presenza di carichi familiari e spese di utilità sociale, la nuova IRI risulta un regime poco attraente.
Esempio n. 2: Il destinatario del nuovo regime che decide di effettuare dei prelevamenti in corso di anno e reinvestire la parte residua deve effettuare una serie di calcoli per non rimetterci nel nuovo regime. Consideriamo l’imprenditore dell’esempio precedente che nell’anno 2017 determina un reddito pari a 35.000 euro così configurato:
- 20.000 euro reinvestiti, con applicazione della nuova IRI al 24%;
- 15.000 euro prelevati che sconteranno le aliquote progressive.
Per ipotesi quell’imprenditore ha versato nel corso dell’anno i contributi previdenziali, fruisce di detrazioni d’imposta per familiari e oneri detraibili e beneficia di una detrazione derivante da anni precedenti per recupero del patrimonio edilizio per un importo relativamente significativo. In questo caso l’imprenditore verrà tassato al 24% sull’ammontare di reddito pari a 20.000 euro (4.800 euro). Per i redditi prelevati, invece, potrebbe accadere che si possano perdere le detrazioni poiché il reddito a fini IRPEF potrebbe non essere più capiente per la determinazione di un’IRPEF idonea alla detrazione.
Anche in questo caso la complessità dei calcoli potrebbe far desistere i potenziali beneficiari dall’applicazione del nuovo regime in quanto la nuova IRI risulta attraente in ragione diretta del reddito, vale a dire più il reddito è relativamente elevato (a seconda delle circostanze da valutare caso per caso) maggiore sarà l’appeal per il nuovo regime.
Ad ogni modo la nuova IRI si presenta come un regime opzionale, proprio per evitare di imporre complessità organizzative e gestionali e soprattutto per non mortificare i possessori di redditi bassi che non ne trarranno alcun beneficio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN