Obbligo trimestrale per spesometro e comunicazione dati IVA

Il decreto Legge n. 193/2016 contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e prevede l’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione particolarmente invasivi, che non hanno mancato di suscitare notevoli perplessità da parte dei vertici delle professioni contabili, tanto da rendere necessaria una nota di rammarico da parte del presidente del CNDCEC Gerardo Longobardi.

L’art. 4 del decreto legge revisiona i seguenti adempimenti che, stando agli studi condotti a livello europeo, sono risultati non sufficientemente efficaci per supportare l’attività di controllo e accertamento. Le modifiche si applicheranno dal 2017 e riguarderanno:

  • la rimodulazione in materia di spesometro (art. 21 del D.L. 78/2010). In luogo della presentazione dello spesometro su base annuale, la norma prevede per i soggetti passivi IVA, la trasmissione trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate di cui all’art. 25 del DPR 633/72, comprese le bollette doganali e le note di variazione;
  • la reintroduzione della comunicazione trimestrale IVA (art. 21 bis del D.L. 78/2010). Per coloro che liquidano l’imposta su base mensile, si prevede la comunicazione ogni tre mesi computando i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento.

Il nuovo spesometro trimestrale:

  • dovrà essere trasmesso entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (31 maggio – 31 agosto – 30 novembre); l’ultimo trimestre dovrà essere trasmesso entro l’ultimo giorno del mese di febbraio;
  • verrà dettagliato da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e conterrà almeno
    • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
    • la data ed il numero della fattura;
    • la base imponibile;
    • l’aliquota applicata;
    • l’imposta;
    • la tipologia dell’operazione.

È auspicabile che i dati da trasmettere possano essere ripresi dalle registrazioni effettuate nei registri IVA, in modo tale da poterli recuperare senza doverli rielaborare ai fini dell’adempimento in esame.

In sintesi:

  • la nuova comunicazione IVA trimestrale verrà trasmessa entro lo stesso giorno di scadenza previsto per lo speso metro trimestrale;
  • i soggetti passivi che esercitano più attività presenteranno una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo;
  • la comunicazione è prevista anche per i soggetti passivi che presentano una liquidazione con eccedenza a credito;
  • sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

La mole dei dati che affluirà presso l’Agenzia delle Entrate verrà analizzata consentendo all’Amministrazione di valutare la coerenza dei dati comunicati con i versamenti d’imposta. Se dai controlli emergeranno una o più incoerenze, ne sarà data comunicazione al soggetto passivo che potrà fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente.

Le difformità saranno inevitabili in quanto i dati dei corrispettivi non verranno trasmessi né tantomeno il sistema sarà in grado di verificare automaticamente la detrazione dell’IVA laddove essa dipenda da situazioni soggettive e oggettive. Il tutto si tradurrà in altre comunicazioni per giustificare le incongruenze emerse dai dati in possesso dell’Agenzia. In caso di errore, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso.

I contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione saranno esonerati dai nuovi adempimenti in commento. Tali fatture, infatti, verranno trasmesse tramite il sistema di interscambio e risulteranno acquisiste anche dall’Agenzia.

Particolarmente pesante si presenta il quadro delle sanzioni:

  • per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra 5.000 euro e 50.000 euro.
  • per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applicherà una sanzione da un minimo di 25 euro ad un massimo di 25.000 euro.

Se confrontato con le sanzioni, suona beffardo il nuovo art. 21 ter del D.L. 78/2010, che riconosce ai soggetti in attività nel 2017, relativamente agli obblighi previsti per lo spesometro e alla comunicazione trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni periodiche ai fini IVA, un credito d’imposta pari a 100 euro per l’adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi. Il summenzionato credito d’imposta spetterà a coloro che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro. Si tratta di un credito d’imposta che non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Lo stesso decreto prevede, con decorrenza 1° gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti adempimenti:

  • le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 DPR n. 605/73 (art. 21 ter, comma 4, lett. a) del D.L. 70/2010);
  • gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2) (art. 21 ter, comma 4, lett. b) del D.L. 70/2010);
  • la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list, ex art. 1 D.L. n. 40/10.

Un’ulteriore modifica riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a partire dall’anno d’imposta 2017, potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN