Sai che è ancora possibile rimediare alla mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2015? Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate tramite un provvedimento emanato pochi giorni fa nel quale illustra le modalità operative per la regolarizzazione.
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o hanno presentato la dichiarazione compilando solamente il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare le sanzioni in misura ridotta senza ricevere controlli da parte del fisco.
L’Agenzia delle Entrate in questi giorni sta inviando delle comunicazioni ai contribuenti tramite la PEC (posta elettronica certificata) con lo scopo di informarli e permettere loro di controllare ed eventualmente correggere la loro posizione fiscale.
Oltre alle mail inviate ai contribuenti, le comunicazioni saranno rese disponibili all’interno del cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo PEC attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 17 novembre scorso l’Agenzia indica le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso per sanare le irregolarità commesse.
Come mettersi in regola?
In buona sostanza, i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro novanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2016 versando l’imposta, se dovuta, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.
I contribuenti che invece hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono mettersi in regola mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni che ammontano a:
- 250 euro che si riducono a 27,78 euro (un nono) se la regolarizzazione avviene entro il 29 dicembre 2016; resta ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;
- per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui avviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si legge inoltre che il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.
Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente all’Agenzia delle Entrate telefonando al numero 848.800.444 (da telefono fisso) oppure al numero 06.96668907 (da telefono cellulare) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.
Nello stesso provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA, da cui risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.
Lo scopo di queste comunicazioni inviate al contribuente è quello di garantire allo stesso la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN