Entro il 31 gennaio l’esenzione del canone RAI

C’è tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo. Come presentare la domanda e quali sono le modalità operative?

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, da quest’anno, la presunzione di detenzione dell’apparecchio TV nel caso in cui esista una utenza elettrica nel luogo in cui una persona abbia la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone TV per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito del canone RAI nella fattura dell’utenza energetica, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV.

Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni, anche penali, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 che deve essere presentata da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica. La dichiarazione sostitutiva ha validità per l’anno in cui è stata presentata.

Come presentare la domanda?

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.it (Cosa devi fare > Richiedere > Canone TV) e sul sito della RAI all’indirizzo www.canone.rai.it e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’apposita applicazione web, disponibile sul sito dell’Agenzia, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel oppure tramite gli intermediari abilitati.

Qualora non sia possibile inviare telematicamente il modello è prevista anche la presentazione cartacea del modello. In tal caso, la richiesta va spedita insieme ad un valido documento di riconoscimento, tramite il servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, SAT – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite la PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it

Il modello di non detenzione ha validità annuale, e quindi va presentato ogni anno se ne ricorrono i presupposti. Dal momento che l’addebito della prima rata di canone TV partirà già dal mese di gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate consiglia di presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre per essere certi di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

Nel caso in cui il contribuente, dopo l’invio della dichiarazione di non possesso, venga in possesso di una TV (acquisto o regalo ad esempio) è necessario presentare una nuova dichiarazione compilando l’apposita sezione della “Dichiarazione di variazione dei presupposti” del modulo scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate o della RAI.

Per coloro invece che attivano un’utenza elettrica per la prima volta dopo aver presentato il modulo, la dichiarazione sostitutiva per il non possesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla data di inizio della fornitura di luce ed energia.

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate ricordano che la dichiarazione sostitutiva mendace è sanzionata e che dichiarare il falso per avere l’esenzione dal canone RAI è un reato perseguibile penalmente che viene punito con multe e sanzioni.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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