Legge di Bilancio 2017: le novità per le imprese

Con la Legge di Bilancio 2017 vengono introdotte una serie di misure di carattere fiscale che riguardano le imprese. In questo articolo ne ripercorriamo gli aspetti salienti.

I commi 17-23 della Legge di Bilancio per il 2017 introducono il regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata a partire dall’1.1.2017. Per tali soggetti il reddito d’impresa e il valore della produzione netta vengono determinati in ragione degli incassi e delle spese sostenute, in sostituzione dell’attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria.

È il caso di evidenziare che il regime semplificato è applicabile a tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva) che non superano i seguenti limiti ragguagliati ad anno nel caso di inizio o cessazione di attività:

  • € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Nel caso si voglia evitare il regime di cassa ai soggetti naturalmente in contabilità semplificata resta la facoltà di optare per il regime ordinario.

I commi 8-13 della Legge di Bilancio per il 2017 prevedono l’estensione dell’ordinario super ammortamento per gli acquisti effettuati fino al 31.12.2017 o al 30.06.2018. In quest’ultimo caso deve essere rispettata la condizione che gli investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro dicembre 2017 e che, entro la stessa data, sia anche avvenuto il pagamento di un acconto di almeno il 20%. Viene eliminata la possibilità di fruire del beneficio per le auto ad uso promiscuo.

A fianco dell’ordinario super ammortamento debutta l’iper ammortamento che consiste nella possibilità di incrementare del 150% il costo fiscale del bene ammortizzabile, consentendo così di ammortizzare un valore del 250% del costo di acquisto. L’incentivo riguarda beni finalizzati a “favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello industria 4.0” indicati nell’Allegato A alla Legge di Bilancio. In linea di massima si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.

È altresì prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B alla Legge di Bilancio riguardanti software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0. È possibile fruire dell’agevolazione entro i medesimi termini previsti per il super ammortamento (entro il 31/12/2016 oppure il 30/06/2018 con versamento precedente del 20% in acconto).

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) si riduce l’aliquota IRES, che passa dal 27,5% al 24%. Si tratta di un taglio originariamente previsto per il 2016 e posticipato all’anno seguente che si combina con l’introduzione dell’IRI (commi 547-553 della Legge di Bilancio 2017). L’IRI (imposta reddito d’impresa) sancisce l’introduzione di una tassazione fissa per i redditi d’impresa del 24% in luogo della precedente tassazione per trasparenza con l’applicazione delle aliquote progressive IRPEF. Potranno fruire della tassazione fissa del 24% le imprese individuali e le società di persone, quelle che in sostanza scontavano in precedenza la tassazione per trasparenza con le aliquote progressive IRPEF. Rientrano nel perimetro applicativo della norma le SRL in regime di trasparenza ex art. 116 D.P.R. 917/1986. Tali tipi di società avranno a disposizione la possibilità di optare per la nuova flat tax oppure continuare a mantenere il vecchio regime impositivo.

Per le imprese individuali e le società di persone sarà possibile esercitare l’opzione solo se si è obbligati o si è scelto di mantenere la contabilità con il regime ordinario. Chi vorrà fruire della nuova opzione a partire dal 1° gennaio 2017 potrà adottare un comportamento concludente per poi confermare l’opzione del Modello Unico 2018. L’opzione, una volta esercitata, ha valenza quinquennale e potrà essere rinnovata con le stesse modalità d’esercizio della stessa.

La base imponibile della nuova imposta verrà determinata con le generali regole di determinazione del reddito d’impresa, compreso il principio di competenza, con la possibilità di portare in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore. Sulla base imponibile così determinata si applicherà l’imposta in misura fissa del 24%. Non avverrà più l’imputazione per trasparenza del reddito ai soci o agli imprenditori, ma sarà la società stessa obbligata al versamento dell’imposta. In capo al socio verranno tassate in via ordinaria le somme prelevate, fatta accezione per i prelevamenti collegati ai prelievi da riserve pregresse che hanno già scontato la tassazione progressiva, evitando di fatto una doppia imposizione. Nel caso in cui l’impresa individuale o la società in un periodo d’imposta maturino una perdita questa potrà essere portata in deduzione degli eventuali utili maturati nei successivi periodi d’imposta, senza alcun vincolo temporale.

È previsto l’innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (da euro 3.615 passa ad euro 5.164).

Sono riaperti (fino al 30 settembre 2017) i termini:

  • per l’assegnazione o cessione di taluni beni ai soci;
  • per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale.

I commi 631 e 632 della Legge di Bilancio 2017 prevedono il rinvio dell’aumento delle aliquote IVA al 1° gennaio 2018 attraverso l’introduzione di una “nuova” clausola di salvaguardia. Si tratta dell’ennesimo rinvio, che però potrebbe non essere sufficiente. Se le misure adottate dalla Legge di Bilancio 2017 non riuscissero ad apportare le risorse necessarie, l’aumento delle aliquote IVA sarebbe un fatto certo. In assenza di ulteriori interventi legislativi definitivi a partire dal 2018 aumenterebbe sia l’aliquota IVA ordinaria che quella agevolata passando rispettivamente al 24% e al 13%.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN