Niente IRAP per i commercialisti che collaborano con i colleghi

Non paga l’IRAP il commercialista che collabora con colleghi di altri studi commercialisti. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con una decisione che va ad aggiungersi alle già numerose sentenze in tema di IRAP emanate in questi anni.

Periodicamente, quasi fosse un appuntamento fisso, la questione del pagamento dell’IRAP per i lavoratori autonomi si ripresenta, in particolar modo per tutti quei professionisti senza autonoma organizzazione.

Sin dall’introduzione dell’IRAP (D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997) infatti, l’argomento è stato sempre al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori, per via della dibattuta definizione del presupposto dell’autonoma organizzazione.

Ma vediamo di scoprire qualcosa in più su quest’ultima pronuncia della Suprema Corte.

La sentenza n. 26031 del 16 dicembre 2016 della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente (dottore commercialista) i cui onorari provenivano, oltre che dall’attività di membro di diversi collegi sindacali, anche dall’attività di collaboratore di diversi studi di colleghi, della cui struttura organizzativa il ricorrente ha fatto uso.

Come si può leggere nella sentenza, il motivo è fondato, alla stregua del consolidato principio in virtù del quale, in tema di IRAP, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 49 comma 1 del DPR 917/8 è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, situazione che ricorre quando il contribuente non sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, ma risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse.

Il dottore commercialista aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano che, rigettando l’appello del contribuente, aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per IRAP relativa all’anno d’imposta 2000.

La sentenza in esame non è l’unica a confermare la non applicazione dell’IRAP per i professionisti senza struttura che collaborano con altri colleghi. Già in passato, la Corte di Cassazione con la sentenza 9692 del 2012 aveva chiarito che l’IRAP non si applica al lavoratore autonomo che percepisce un compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.

Diverse sono infatti le sentenze della Corte di Cassazione che hanno stabilito che in assenza di lavoratori dipendenti e con beni strumentali nulli o minimi o professionisti che collaborano con colleghi, non è dovuta l’IRAP (vedi ad esempio Cassazione n. 18749/2014, Cassazione n. 25311/2014).

La sentenza in esame interessa in particolar modo tutti quei professionisti (e sono tanti) che, pur in possesso di partita IVA, non hanno uno studio professionale proprio in quanto prestano attività professionale in studi o strutture organizzate da altri colleghi.

Diverso invece è il caso dei professionisti che fanno parte di uno studio associato o di una società semplice. Per loro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016 ha definitivamente chiuso la questione, assoggettando a IRAP i compensi percepiti, perché l’esercizio in forma associata di una libera professione è sempre soggetto a imposta secondo l’articolo 3, comma 1 lettera c del D.Lgs 446/97.

Inoltre, in caso di società semplice o studio associato, la natura giuridica prescelta costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale in base alla seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. 446/97 secondo il quale l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta, a prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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