Modello ISEE e nucleo familiare: regole di compilazione

Una delle maggiori difficoltà nella compilazione della Dichiarazione sostitutiva ISEE è la determinazione del nucleo familiare. Dalla corretta composizione del nucleo, dipende infatti la possibilità di beneficiare o meno di determinate prestazioni, nella misura e nelle tempistiche specifiche. Vediamo assieme quali sono le principali regole per determinare correttamente da chi è composto il nucleo familiare.

Nello stato di famiglia, cioè il certificato che rilascia il Comune di residenza, compaiono tutti i componenti della famiglia anagrafica di un determinato soggetto.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o semplicemente affettivo.

La convivenza è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l’appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono infatti situazioni in cui i soggetti, pur convivendo tra loro, appartengono a due stati di famiglia differenti.

Un esempio sono gli studenti fuori sede coinquilini: quando non esiste nessuno dei legami sopra indicati è possibile richiedere al Comune di residenza di distinguere due stati di famiglia diversi nella stessa abitazione.

Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica.

Esempio di composizione del nucleo familiare:

  • Francesca
  • Mario (marito di Francesca)
  • Claudio figlio minore della coppia
  • Lorella, figlia maggiorenne e studentessa fuori sede, a carico ai fini IRPEF nell’anno dei redditi da dichiarare
  • il nonno, papà di Francesca

Ricordiamo inoltre che non rientrano nella composizione del nucleo familiare i soggetti deceduti e i soggetti residenti all’estero salvo che si tratti del coniuge iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Regole per i coniugi

È importante ricordare un concetto fondamentale, ovvero che i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia o hanno residenze diverse. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

I coniugi con diversa residenza anagrafica scelgono liberamente lo stato di famiglia di riferimento. In caso di mancato accordo la residenza familiare è l’ultima residenza comune o quella del coniuge di maggior durata.

L’appartenenza a nuclei familiari distinti si ha nei seguenti casi:

  • separazione legale;
  • domanda di nullità di matrimonio;
  • divorzio;
  • decadenza della potestà genitoriale;
  • provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • se è stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice.

I coniugi conviventi, anche se uno o entrambi sono a carico ai fini IRPEF di altre persone, formano un nucleo familiare a sé stante.

Se uno dei due coniugi invece risiede all’estero, viene attratto nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia solo se iscritto all’AIRE; se non sussiste questa condizione, è escluso dal nucleo familiare del coniuge residente in Italia.

Chiariamo il tutto con alcuni esempi:

  • Mario è residente con sua figlia Piera; Piera è sposata con Marco, che risiede però in un’altra abitazione con il fratello maggiore. Piera e Marco, in quanto sposati, fanno parte dello stesso nucleo familiare. I coniugi possono scegliere liberamente come indirizzo di residenza familiare quella del padre di Piera o del fratello di Marco: nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario, Piera e Marco; nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario poiché Piera e Marco, per tutto il periodo di validità della dichiarazione Isee saranno nel nucleo familiare del fratello di Marco.
  • Maria, maggiorenne e non convivente con i genitori ma ancora a loro carico IRPEF, è sposata con Claudio. Il nucleo familiare sarà composto da Maria e Claudio.

Regole per i figli minori

I figli minori che convivono con uno dei due genitori fanno parte del nucleo del genitore con cui convivono. Se il minore risultasse a carico ai fini IRPEF del genitore con cui non convive, rimane in ogni caso facente parte del nucleo familiare del genitore con cui ha la residenza.

Se i figli minori sono coniugati, sono tenuti a seguire le regole viste sopra dei soggetti coniugati. Alcuni esempi:

  • Genitori divorziati. I figli minori risultano a carico al 50% tra mamma e papà e convivono con la mamma. Il papà dovrà presentare un Isee indicando solo se stesso, ed eventualmente i componenti del suo nuovo nucleo.
  • Lucia, 15 anni, vive con la nonna anziana ma è a carico IRPEF dei genitori. Lucia farà parte del nucleo familiare dei genitori e non verrà inclusa la nonna nel nucleo familiare.

Regole per i figli maggiorenni

Come regola generale il figlio maggiorenne non convivente con i genitori ma a loro carico ai fini IRPEF, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

Ricordiamo che sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51. Il reddito da prendere in considerazione per determinare se è a carico o meno è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU.

I figli maggiorenni che convivono con uno dei due genitori fanno parte del nucleo del genitore con cui convivono. Se il figlio risulta a carico ai fini IRPEF del genitore con cui non convive, rimane in ogni caso facente parte del nucleo familiare del genitore con cui ha la residenza.

Se il figlio maggiorenne non convivente e fiscalmente a carico dei genitori, è coniugato e/o con figli, il nucleo familiare da considerare non sarà quello dei genitori ma quello composto da lui, il suo coniuge e/o eventuali figli.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e non risultante a loro carico farà nucleo a sé.

Qualche esempio:

  • Mario vive in un’altra città con la ragazza Sara. Sara risulta ancora a carico dei genitori. Il nucleo familiare di Mario sarà composto da lui stesso.
  • Se invece fosse Sara a dover presentare l’ISEE, verrebbe attratta dal nucleo familiare dei suoi genitori senza però includere Mario. 

Soggetto a carico ai fini IRPEF

I soggetti a carico ai fini IRPEF in linea generale fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se risultano componenti di altra famiglia anagrafica. Si specifica “in linea generale” perché è necessario tenere sempre in considerazione le regole precedentemente esposte.

Se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.

Qualche esempio:

  • Simona, oggi lavoratrice, vive da sola ma nell’anno di riferimento dei redditi da dichiarare nella DSU risultava a carico dei genitori. Simona viene in automatico attratta nel nucleo familiare dei genitori.
  • Maria maggiorenne convivente con suo figlio, a carico dei genitori che vivono altrove. Il nucleo familiare di Maria comprende lei stessa e il suo bambino.
  • Giovanna non è coniugata, risulta nello stato di famiglia del papà Sandro, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Giovanna è anche a carico IRPEF di Maria, la mamma, con cui non convive. Giovanna farà parte del nucleo familiare di Sandro.

Michela Schiabel – Centro Studi CGN