Tax credit digitalizzazione delle strutture ricettive: click day al 27 febbraio

Le istanze per accedere al credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 27 febbraio 2017 alle ore 16:00 del 28 febbraio 2017. In tali date, gli esercizi ricettivi che hanno già provveduto alla compilazione della domanda nei giorni tra il 9 febbraio e il 23 febbraio 2017, dovranno ufficialmente inviare l’istanza e la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese. Vediamo quali sono i soggetti beneficiari.

Si ricorda che l’agevolazione, introdotta dall’art. 9 del DL n. 83/2014 e disciplinata dal DM del 12 febbraio 2015, consiste in un credito d’imposta pari al 30% del totale delle spese eleggibili, fino a un massimo di € 12.500.

I soggetti beneficiari sono gli esercizi ricettivi che svolgono in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione ATECO 2007, appartenenti specificatamente alle seguenti tipologie:

1) Esercizi ricettivi singoli

a) strutture alberghiere: sono considerate tali le strutture aperte al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, costituite da non meno di sette camere come gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, nonché tutte quelle strutture individuate da specifiche normative regionali;

b) strutture extra-alberghiere: sono considerate tali gli affittacamere, gli ostelli per la gioventù, le case-vacanze, i bed&breakfast, i rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali.

2) Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari: si intendono tali le aggregazioni, sotto forma di consorzio, di reti d’impresa, di ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività (es: ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione).

L’istanza per accedere all’agevolazione dovrà essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L’attestazione dell’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio dei revisori legali, ovvero da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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