Il modello 730 del lavoratore domestico

Il datore di lavoro domestico non riveste, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 322/1998, la qualifica di sostituto d’imposta e pertanto non effettua le ritenute e non può effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730 del lavoratore. Ecco quindi come viene gestita la dichiarazione dei redditi del lavoratore domestico.

Il lavoratore domestico dovrà presentare:

  • il modello 730 senza sostituto (barrando l’apposita casella nel frontespizio “730 senza sostituto”); in presenza di debito, il versamento dovrà essere effettuato con modello F24, in caso di credito invece il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate;
  • il modello 730 ordinario, se ha un sostituto d’imposta diverso dal datore di lavoro domestico che provvederà ad effettuare il conguaglio.

Non rivestendo la qualifica di sostituto, il datore di lavoro domestico non è tenuto a rilasciare al lavoratore la Certificazione Unica. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale, il datore di lavoro domestico è comunque tenuto a rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.

Il compenso percepito dal lavoratore domestico (certificato in tale attestazione) al netto dei contributi previdenziali deve essere indicato nel quadro C – sezione I del modello 730. In particolare:

  • nella colonna 1 va indicato il codice 2 in quanto il reddito percepito è da lavoro dipendente;
  • nella colonna 2 va indicato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato (codice 1) o a tempo determinato (codice 2); tale informazione si evince dalla lettera di assunzione o dalla Certificazione annuale dei redditi;
  • nella colonna 3 va indicato il reddito percepito nell’anno di riferimento, al netto dei contributi a carico del lavoratore domestico trattenuti dal datore di lavoro;
  • nella prima colonna del rigo C5 andranno indicati infine i giorni di lavoro dipendente prestati nell’anno rilevabili. Tale dato è anch’esso rinvenibile dalla Certificazione annuale dei redditi ed è fondamentale per il corretto calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente.

Anche ai lavoratori domestici spetta il riconoscimento del c.b. bonus 80 euro previsto dal D.L. 66/2014, essendo i redditi percepiti dai lavoratori domestici assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 49 del TUIR. Tuttavia il riconoscimento economico del bonus non avviene direttamente in busta paga (come per i lavoratori dipendenti del settore privato proprio perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta) ma solo in sede di dichiarazione dei redditi. Affinché venga riconosciuto al lavoratore domestico, tale bonus dovrà essere riportato nella colonna 1 del rigo C14 il codice 2.

Se nell’anno d’imposta è stata liquidato al lavoratore domestico il Trattamento di Fine Rapporto maturato (o una sua quota), dovrà essere dichiarato nel rigo RM25 del modello REDDITI (ex modello Unico). I lavoratori domestici, in tal caso, dovranno presentare unitamente al modello 730 il frontespizio del modello REDDITI con la compilazione del solo quadro RM.

Si precisa che, qualora il lavoratore domestico sia retribuito mediante voucher (c.d. buoni lavoro), la somma percepita non dovrà essere dichiarata in quanto si tratta di un reddito esente da imposizione fiscale.

Alessandra Manfè – Centro Studi CGN