Jobs Act lavoro autonomo: via libera della Camera

La Camera, in data 9 marzo 2017, ha approvato il DDL sul lavoro autonomo e sul lavoro agile (c.d. Jobs Act degli autonomi) che torna dunque al Senato per l’approvazione definitiva. Ecco un riepilogo delle principali novità.

Il testo, strutturato in 22 articoli ma non ancora definitivo, per ciò che riguarda il lavoro autonomo prevede:

  • la stabilizzazione, dal 1° luglio 2017, della DISCOLL (indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori), con l’estensione del suo ambito di applicazione anche ad assegnisti e dottorandi con borsa di studio;
  • una serie di interventi volti alla tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio dei lavoratori autonomi;
  • l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità;
  • l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000,00 euro, delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale.

È proprio quest’ultima novità riguardante la deducibilità delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale che maggiormente suscita l’interesse dei lavoratori autonomi. Infatti, la disposizione attualmente in vigore (art. 54, c. 5 del TUIR) prevede la deducibilità limitata nella misura del 50% delle “spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno”. Il legislatore, con tale modifica legislativa che si spera che sia approvata in Senato, prevede l’integrale deducibilità di tali spese entro il limite annuo di 10.000 euro e, al contrario, la totale indeducibilità di tutti i costi sostenuti al di sopra di tale plafond.

Nessuna novità invece per le spese di viaggio e soggiorno, per le quali continuano a restare in essere le regole precedenti: 75% di deducibilità fino al tetto del 2% di compensi per le spese di soggiorno e limiti dipendenti dal mezzo di trasporto e dall’utilizzatore per le spese di viaggio. Il nuovo “sistema” di deducibilità è sicuramente più semplice, poiché distingue gli oneri sostenuti direttamente ai fini dell’attività formativa dalle altre spese. Non sarà così più necessario, in futuro, distinguere ad esempio le spese alberghiere sostenute per una trasferta presso la sede del cliente rispetto ai medesimi oneri sostenuti per la partecipazione ad un convegno. Il trattamento fiscale sarà perfettamente equivalente.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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