Estromissione immobili 2016: ecco i dati da indicare in dichiarazione redditi

L’operazione di estromissione dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale si perfeziona con il Modello Redditi PF/2017. In questo articolo esaminiamo le principali indicazioni da tener presenti in sede di dichiarazione per recepire correttamente le disposizioni normative.

Gli aspetti salienti dell’operazione di estromissione prevista dalla legge di Stabilità 2016 (Art. 1, comma 121 L. n. 208/2015) sono i seguenti:

  • L’imprenditore che alla data del 31 ottobre 2015 possedeva beni immobili strumentali aveva la possibilità di optare per l’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa.
  • Gli immobili strumentali per destinazione o per natura dovevano risultare annotati nell’inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili.
  • La scelta andava esercitata mediante comportamento concludente da mettere in atto entro il 31 maggio 2016 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.
  • L’effetto dell’estromissione consisteva nella fuoriuscita del bene immobile estromesso dalla sfera imprenditoriale per entrare in quella personale a decorrere dal 1° gennaio 2016.
  • L’estromissione comportava il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP pari all’8% calcolato sulla differenza tra valore normale del bene estromesso e valore fiscale. Ai fini della determinazione del valore era possibile considerare in maniera alternativa il valore di mercato (ex art. 9 TUIR) oppure il valore catastale (per i fabbricati rendita catastale rivalutata del 5%; per i terreni rivalutazione del 25%, con maggiorazione del coefficiente previsto ai fini dell’imposta di registro; per le aree edificabili si considera solo il valore di mercato). Il valore fiscale, invece, era rappresentato dal valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2015 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
  • L’estromissione era ammessa anche in caso di imposta sostitutiva non dovuta, vale a dire quando il valore normale del bene estromesso è pari o inferiore al valore fiscale.
  • Il versamento è dovuto in due rate di cui la prima (pari al 60% dell’importo complessivo) andava versata entro il 30/11/2016 e la seconda (pari al restante 40%) è da versarsi entro il 16/06/2017.
  • La risoluzione 73/E/2016 ha introdotto il codice tributo 1127 per il versamento dell’imposta.
  • In caso di omesso/insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva è prevista la possibilità per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso.

L’operazione di estromissione si considera perfezionata NON con il versamento dell’imposta sostitutiva, bensì con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva versata (Circolare n. 26/E/2016).

A tal proposito, pertanto, al Quadro RQ del Modello Redditi PF/2017 (periodo d’imposta 2016), è stata inserita, la sezione XXII denominata “Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015)”.

La sezione si compone di due righi (RQ81 e RQ82) dove rispettivamente vanno indicati i seguenti valori:

  • nel rigo RQ81, colonna 1, va indicato l’ammontare del valore normale dell’immobile estromesso;
  • nel rigo RQ81, colonna 2, va indicato il valore fiscale dell’immobile estromesso;
  • nel rigo RQ81, colonna 3, va indicata la differenza tra i due valori indicati;
  • nel rigo RQ82, colonna 1, va riportato l’importo indicato a colonna 3 del rigo RQ81 avendo cura di riportare zero nel caso in cui la base imponibile dovesse risultare negativa;
  • nel rigo RQ82, colonna 2, si riporta l’imposta sostitutiva dovuta pari all’8% dell’importo di cui alla colonna 1.

Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) sono stati riaperti i termini per l’estromissione degli immobili strumentali posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016.

La disciplina in vigore non prevede particolari novità se non l’adattamento dei termini. Infatti, la riapertura dei termini prevede:

  • l’adozione del comportamento concludente da effettuarsi entro il 31/05/2017 con effetto dall’1/1/2017;
  • la determinazione dell’imposta sostitutiva pari sempre all’8% calcolato sulla differenza tra valore normale e valore fiscale;
  • il versamento dell’imposta sostitutiva in due rate di cui la prima (60%) entro il 30/11/2017 e la seconda (40%) entro il 16/06/2018;
  • il perfezionamento dell’operazione con l’indicazione dell’immobile estromesso e dell’imposta sostitutiva nel Modello Redditi PF/2018 (periodo d’imposta 2017).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN