Diritto camerale: in vigore le maggiorazioni per il 2017

Il 30 giugno prossimo scade il versamento del diritto camerale annuale per il 2017 per i soggetti con esercizio solare. Il diritto è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 successivamente modificato nel senso di una progressiva riduzione degli importi del tributo. Ecco un riepilogo delle modalità di calcolo e di versamento.

È la nota del Ministero dello Sviluppo economico 15.11.2016 n. 359584 a riepilogare le misure del tributo in base alla sezione, ordinaria o speciale, del registro in cui l’impresa è iscritta:

  1. Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle se­guenti misure:
  • società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
  • società tra avvocati exLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).
  1. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro si osservano i seguenti importi:
  • imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2016, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Per completezza è il caso di segnalare che:

  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro;
  • i soggetti iscritti al REA versano il diritto nella misura fissa pari a 15,00 euro.

La novità di quest’anno è la possibile maggiorazione del diritto camerale fino al 20% eventualmente deliberata dalle singole Camere di Commercio. Si tratta di maggiorazioni:

  • dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese;
  • autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sono 79 le camere di commercio interessate alla maggiorazione del diritto camerale fino al 20% per il triennio 2017-2019 e sono indicate in una tabella allegata al D.M. 22.05.2017.

Per il versamento della maggiorazione il Ministero ha precisato che “nelle more della registrazione del suddetto DM 22.5.2017 da parte della Corte dei conti” le imprese sono tenute a versare gli importi del diritto annuale senza con­siderare l’incremento. Successivamente, si dovrà provvedere al conguaglio, ossia al versamento della sola maggiorazione (generalmente del 20%), entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, cioè entro:

  • il 30.11.2017, per i soggetti “solari”;
  • l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Posto che la registrazione del DM 22.05.2017 è avvenuta il 13.06.2017 la Camera di Commercio di Torino ha ulteriormente precisato che:

  • le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuo­ve imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2017, oppure imprese già iscritte in anni precedenti) dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 30.11.2017 (ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”);
  • invece, le imprese che, a tale data, non hanno ancora effettuato il pagamento, versano il tributo alle scadenze ordinarie applicando automaticamente le maggiorazioni.

In caso di versamento tardivo del diritto camerale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 6, D.M. 54/2005), versando la misura ridotta delle sanzioni applicabili.

Ai fini del ravvedimento operoso del diritto camerale rilevano le seguenti due fattispecie:

  • la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (30%), ossia è pari al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ( “ravvedimento breve”);
  • la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (30%), ossia è pari al 6%, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ( “ravvedimento lungo”).

Oltre un anno dalla violazione non è più possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento si perfeziona versando la sanzione e gli interessi moratoricontestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale”, ossia mediante un unico modello F24 entro il termine previsto.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN