Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale nel modello 730/2017

Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017 (Decreto Legge, testo coordinato 22/10/2016 n° 193, G.U. 02/12/2016) introduce la possibilità di presentare, da quest’anno, la dichiarazione integrativa a favore del contribuente oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento. Approfondiamo meglio questa novità.

L’eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), se non chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore presentate nel corso del 2016, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, dunque, appunto il Modello 730/2017: in quest’ultimo è stata quindi creata una apposita sezione per l’esposizione delle eccedenze della dichiarazione integrativa, che permette di creare un collegamento tra quest’ultima e quella dell’anno in corso al momento della rettifica. Lo stesso credito quindi concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione del periodo corrente.

Dichiarazione integrativa a favore: definizione

Si tratta di una nuova dichiarazione dei redditi che viene presentata dal contribuente al fine di correggere errori o omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito mediante successiva dichiarazione.

La dichiarazione integrativa a favore 2017 è stata modificata dall’articolo 5 del D.L. 193/2016, il quale varia i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del DPR 322/1998, che fissano le tempistiche per presentare la dichiarazione integrativa a favore.

Nello specifico il nuovo comma 8 consente la presentazione della stessa dichiarazione integrativa a favore entro il nuovo termine del 31 dicembre del quinto anno successivo (ossia entro i termini previsti per l’accertamento) alla consegna della dichiarazione originaria, allineandosi con i termini già previsti per la dichiarazione integrativa a sfavore.

Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa il contribuente ha potuto utilizzare il credito d’imposta generato dalla dichiarazione integrativa attraverso la compensazione solo se la dichiarazione integrativa veniva presentata entro la scadenza del modello relativo all’anno successivo.

Se la dichiarazione integrativa, invece, veniva presentata oltre il suddetto termine, l’unica strada per recuperare il credito era di presentare una domanda di rimborso ai fini Irpef.

Con il decreto 193/2016 il contribuente, nel caso in cui presenti la dichiarazione integrativa oltre la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può comunque utilizzare il maggior credito di imposta in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In sostanza, la nuova norma prevede che il credito emergente è compensabile liberamente se l’integrativa è presentata entro il successivo periodo d’imposta, mentre se presentata negli altri quattro anni a disposizione, si potrà fruire della compensazione esclusivamente per il versamento di debiti maturati sulle imposte da versare.

Utilizzo del credito da integrativa nel modello 730/2017

Da quest’anno nel quadro F è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali presentate oltre l’anno d’imposta successivo.

Più precisamente, occorre compilare il quadro F – sezione III B – rigo F4, riservato ai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore: il credito pregresso infatti va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Fabrizio Tortelotti