Ape sociale: domande entro il 15 luglio 2017

L’Anticipo Pensionistico (APE) sociale è un’indennità di natura assistenziale a totale carico dello Stato erogata dall’INPS a lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi, iscritti alla Gestione separata che si trovano in particolari condizioni. Chiariamo quali sono i requisiti per accedere a tale indennità.

Si tratta di una misura sperimentale per gli anni 2017 e 2018, e in vigore fino al 31 dicembre 2018, che ha lo scopo di agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio.

Essa consiste in un’indennità erogata dall’INPS per un periodo massimo di 3 anni e 7 mesi per coprire il periodo-ponte fra i 63 anni e i 66 anni e sette mesi, richiesti dalla pensione di vecchiaia.

Essa viene riservata a categorie particolarmente in difficoltà come:

  • disoccupati da almeno 3 mesi e che hanno già goduto degli ammortizzatori sociali;
  • invalidi civili almeno al 74 per cento o che assistono un familiare convivente con handicap grave (legge 104/1992);
  • coloro che hanno svolto mansioni particolarmente gravose (lavori usuranti) per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni lavorativi.

Il Decreto attuativo sull’APE sociale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017 ed è entrato in vigore il 17 giugno 2017.

Chi matura i requisiti per l’anticipo pensionistico entro l’anno, per usufruire dell’indennità, dovrà inviare apposita domanda entro il 15 luglio 2017. È già possibile inoltrare la richiesta per chi matura i requisiti nel 2018, ma in questo caso c’è tempo fino al 31 marzo 2018.

In generale per chi matura i requisiti nel 2017, ecco qui di seguito la procedura da seguire.

Entro il prossimo 15 luglio occorre effettuare apposita richiesta telematica all’INPS della certificazione dei propri requisiti di accesso: l’interessato dovrà, a seconda della condizione che intende far valere ai fini dell’accesso al beneficio, rilasciare, con la domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ed allegare alla stessa, la documentazione attestante la propria condizione per cui:

  • in caso di soggetto in stato di disoccupazione l’interessato dovrà: se licenziato, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione; se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione; se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7, Legge n. 604/1966 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione; se operaio agricolo, allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e dovrà indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro.
  • in caso di soggetto che presti assistenza a portatore di handicap grave convivente, unito civilmente o parente di primo grado, il richiedente dovrà compilare nel modello di domanda una autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con il soggetto affetto da handicap grave e riportare i dati anagrafici dell’assistito, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave nonché allegarne il relativo documento.
  • in caso di invalido civile di grado almeno pari al 74%, il richiedente dovrà riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento;
  • in caso di soggetto che svolga da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell’allegato A del DPCM, e all’allegato E alla legge di bilancio 2017 il richiedente dovrà farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS: nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro dovrà attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente l’APE sociale alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l’applicazione da parte dell’azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille. Alla domanda dovrà essere allegato anche il contratto di lavoro o una busta paga.

Con riferimento all’ultimo punto, chiarisce la circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017 che se il soggetto ha svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell’allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un’attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

Entro il prossimo 15 ottobre 2017 l’INPS dovrebbe confermare il diritto, o meno, e indicare la decorrenza dell’indennità che potrebbe anche essere posticipata all’anno successivo, se i fondi fossero insufficienti. Nel caso in cui le risorse stanziate risultino insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto, la decorrenza dell’indennità è differita dando priorità ai richiedenti più anziani. A parità di requisito si considera la data di presentazione della domanda.

In caso di conferma il lavoratore deve inviare la richiesta vera e propria e l’erogazione dell’indennità partirà dal primo giorno del mese seguente.

La domanda di “controllo preventivo” dei requisiti può anche essere inviata dopo il 15 luglio, purché entro il 30 novembre. Tuttavia, in questo caso, la richiesta verrà presa in considerazione solo a fronte di risorse residue.

L’importo dell’APE è commisurato alla pensione attesa, con un massimo di 1.500 euro lordi mensili per 12 mensilità (circa 1.325 netti) fino a un massimo attuale di 43 mesi.  L’APE sociale è inoltre tassata come reddito da lavoro dipendente ed è inoltre compatibile con redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa, fino al limite di 8mila euro annui, e da lavoro autonomo fino al limite di 4.800 euro annui. Per accedere si terrà conto di tutta la contribuzione versata, (compresi i contributi figurativi cumulati in caso di cassa integrazione).

L’indennità è corrisposta al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. L’importo dell’indennità non è rivalutato. Dopo il raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia l’importo mensile della pensione è quello determinato al momento della cessazione dal servizio.

Fabrizio Tortelotti