Costituzione start up innovative senza notaio

È possibile costituire una start up innovativa senza l’intervento del notaio? Quali sono le modalità operative e gli adempimenti da porre in essere per la costituzione della start up senza passare dal notaio?

Ebbene sì. Già da qualche anno, con il D.L. n. 3/2015 art. 4 comma 10 bis (Decreto Investment Compact), gli atti costitutivi e gli statuti delle start up innovative costituite sotto forma di società a responsabilità limitata possono essere redatti e sottoscritti con firma digitale on line e senza notaio.

Quali sono le start up innovative?

Le start up innovative sono quel tipo di società caratterizzate da un oggetto sociale incentrato sull’innovazione e lo sviluppo, dall’attività basata sulla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico e dalla sede principale dei propri affari localizzata in Italia.

Come si costituisce una start up innovativa senza notaio?

L’atto di costituzione di una start up innovativa deve essere registrato fiscalmente, sottoscritto da parte di ciascun contraente (o unico sottoscrittore in caso di società unipersonale) e deve essere trasmesso al Registro delle Imprese competente per territorio, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it

Il portale del Registro delle imprese, oltre alle informazioni sulla normativa di riferimento, comprende diverse sezioni con numerosi campi da compilare e diverse scelte da operare per la creazione della start up innovativa.

Anche se i modelli (bozze) per generare l’atto costitutivo e lo statuto presenti nel portale sono ricchissimi di opzioni, tutti i campi proposti devono essere compilati con estrema cautela e attenzione per evitare possibili errori o il blocco della pratica.

La sezione dedicata alla compilazione dell’atto costitutivo, ad esempio, oltre a richiedere l’inserimento di tutti i dati dei soci, richiede la verifica della capacità di agire dei soci, se essi sono validamente rappresentati o se la partecipazione sociale rientra nel regime patrimoniale della comunione dei beni.

Dopo aver terminato la “creazione della start up”, in maniera del tutto automatica, la piattaforma trasmette il modello sottoscritto, l’atto costitutivo, gli eventuali documenti allegati e la ricevuta di pagamento al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che invia la liquidazione finale dell’imposta e gli estremi di registrazione.

L’imposta di registro, l’imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi devono essere versati mediante il modello di pagamento unificato F24 come indicato nel provvedimento n. 115137 del 19 luglio 2016 dell’Agenzia delle Entrate.

L’atto costitutivo e lo statuto con gli estremi di registrazione devono poi essere trasmessi (tramite ComUnica) all’ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.

Al ricevimento della pratica telematica, l’ufficio del Registro delle imprese verifica che vi sia la sottoscrizione da parte di tutti i sottoscrittori, che il contratto sia conforme al modello standard approvato con l’apposito decreto e redatto sulla base delle specifiche tecniche, che la pratica contenga un valido indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società e che l’oggetto sociale sia lecito, possibile e determinabile.

Se la pratica contiene delle irregolarità, l’ufficio sospende il procedimento di iscrizione, inviando una comunicazione tramite posta elettronica certificata a tutti i sottoscrittori che devono, entro 15 giorni, regolarizzare la pratica.

Questa nuova forma di costituzione di srl innovativa senza notaio, non è l’unico modo per costituire una start up sotto forma di srl, ma costituisce un procedimento facoltativo e alternativo rispetto alle modalità ordinarie di costituzione di una srl con l’intervento del notaio.

Le Camere di Commercio, infatti, potranno continuare a iscrivere nella sezione ordinaria e speciale, le start up innovative costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell’art. 2463 del codice civile, con atto pubblico.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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