Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti del terzo settore

Per il terzo settore, con l’approvazione definitiva dei decreti legislativi di attuazione della delega conferita nella legge n. 106/2016, entra in vigore una riforma davvero imponente, che si completerà nel prossimo futuro con l’attuazione degli strumenti operativi.

È una riforma che riscrive tutti i capitoli del variegato universo dei soggetti operanti nell’ambito dell’economia civile. Tra i vari ambiti, vengono disciplinati gli aspetti soggettivi degli enti del terzo settore (Ets) con il superamento della distinzione di matrice fiscale tra attività istituzionale e attività commerciale a beneficio dell’individuazione dei settori di “attività di interesse generale” che costituiscono il principale ambito di intervento e “attività diverse”, che sono secondarie e strumentali rispetto alle prime.

Le associazioni e le fondazioni che rientrano nel perimetro degli enti del terzo settore possono costituirsi sia nella forma di “enti non riconosciuti” che nella forma di “enti riconosciuti”. La differenza tra le due tipologie risiede nella responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ente. Infatti:

  • negli enti riconosciuti delle obbligazioni dell’ente risponde solo l’ente con il suo patrimonio;
  • negli enti non riconosciuti, se il patrimonio dell’ente non è sufficiente a far fronte ai debiti che l’ente ha contratto, del relativo adempimento sono responsabili anche coloro che hanno agito per conto dell’ente, i quali pertanto ne rispondono con il loro personale patrimonio.

L’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza il riconoscimento della personalità comporta la necessità che l’ente abbia una congrua dotazione patrimoniale. Prima della riforma in commento, il riconoscimento giuridico di un’associazione era di competenza regionale oppure, in altri casi più limitati, era rimessa a una valutazione espressa dalla Prefettura. Ne derivava una situazione disomogenea sul piano nazionale, nei casi competenza regionale, e caratterizzata da ampi margini di discrezionalità nel caso della competenza prefettizia.

La legge sul terzo settore mette ordine alla materia e dispone che, per il conseguimento della personalità giuridica, l’ente deve dimostrare di disporre di una somma liquida di importo non inferiore a 15mila euro per le associazioni e a 30mila euro per le fondazioni. Se invece l’ente che chiede il riconoscimento riceve una dotazione patrimoniale non in denaro ma in natura, il valore dell’apporto (che evidentemente deve essere, anche in questa ipotesi, del valore minimo di 15mila o di 30mila euro, a seconda dei casi) deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.

Il riconoscimento della personalità giuridica per gli enti del terzo settore è subordinato all’iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del terzo settore (istituito presso il ministero del Lavoro ma gestito su base territoriale dalle Regioni e dalle Province autonome). Si tratta di una procedura speciale rispetto a quella generale disciplinata dalle norme del codice civile nonché dal DPR 361/200 che restano applicabili agli enti diversi rispetto a quelli appartenenti al terzo settore. In termini operativi, il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, con particolare riguardo alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo, deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. L’ufficio del Registro unico nazionale, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel Registro stesso. Se invece il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente, ne dà comunicazione motivata all’ente. In quest’ultimo caso i fondatori, gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del Registro competente di disporre l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. Se nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.

Il valore del patrimonio deve essere mantenuto da parte degli enti associativi in questione con la previsione che se il predetto valore minimo del patrimonio dell’ente riconosciuto risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione dell’ente deve senza indugio adottare i provvedimenti conseguenti. In caso di inerzia dell’organo amministrativo sarà l’organo di controllo, ove nominato, ad agire oppure è possibile l’intervento del Tribunale. Gli organi deputati, per il mantenimento di un patrimonio minimo, potranno deliberare la ricostituzione del patrimonio, la trasformazione dell’ente, la prosecuzione dell’attività in forma di ente non riconosciuto, oppure la fusione con altro ente similare o, altrimenti, lo scioglimento dell’ente. Le procedure sono differenti a seconda che si tratti di un’associazione oppure di una fondazione. Nel primo caso l’organo amministrativo deve effettuare la convocazione dell’assemblea degli associati per l’adozione delle decisioni di loro competenza. In caso di fondazione, l’organo amministrativo provvede direttamente.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN