Indicatore Parificato: cos’è e quando va presentato?

La Consulta Nazionale dei Caf con l’Associazione Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario, ANDISU, ha sottoscritto un protocollo di intesa per la gestione di alcune specifiche situazioni, attraverso l’Indicatore Parificato, il quale dovrà essere compilato in aggiunta o in alternativa all’ISEE Università.

Le casistiche di compilazione dell’Indicatore Parificato possono riguardare:

  • Studente universitario Italiano (autonomo e non) o straniero autonomo e residente in Italia;
  • Studente universitario non residente in Italia;
  • Studente universitario straniero residente in Italia non autonomo;
  • Studente universitario percettore di borse di studio.

Ricordiamo che per gli studenti italiani è sempre necessario predisporre l’ISEE Università ai sensi del DPCM 159/2013 e, solo successivamente, occorrerà predisporre l’Indicatore Parificato se il bando dell’Ateneo ne ha previsto la compilazione. Per gli studenti stranieri che risiedono in Italia ed autonomi economicamente, valgono le stesse regole degli studenti italiani.

Lo studente è considerato autonomo (c.d. studente indipendente), se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

  1. residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE Università, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  2. presenza di un’adeguata capacità di reddito (per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’Università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento la soglia è fissata in 6.500,00 euro derivante da redditi da lavoro dipendente e assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni).

L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario.

Se tuttavia questi è coniugato, la soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

Se anche solo una delle due condizioni viene a mancare, lo studente non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario, per cui deve essere “attratto” nel nucleo della famiglia di origine e sarà necessario integrare le informazioni dello studente con i dati del nucleo dei suoi genitori.

Per gli studenti stranieri che risiedono in Italia, non autonomi economicamente, è necessario predisporre:

  • il modello ISEE Università per lo studente e per i componenti del suo nucleo familiare che risiedono in Italia;
  • dopo aver ricevuto l’attestazione ISEE, si dovrà compilare l’Indicatore Parificato andando a dichiarare anche i redditi dei componenti del nucleo familiare che risiedono all’estero.

Nel caso invece di studenti stranieri residenti all’estero si dovrà compilare esclusivamente l’Indicatore Parificato con i redditi e il patrimonio dello studente nel caso in cui questo sia autonomo; si dovranno invece includere anche i redditi e il patrimonio dei genitori e degli altri componenti del nucleo nel caso in cui lo studente non sia autonomo. Per i soggetti residenti all’estero non è normativamente possibile predisporre la dichiarazione ISEE, sarà quindi necessario compilare solo l’Indicatore Parificato.

Gli studenti stranieri non residenti in Italia oppure gli studenti residenti in Italia non autonomi con i genitori all’estero, non possono autocertificare la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare ma dovranno esibire apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti nel territorio.

Per gli studenti provenienti da stati membri dell’Unione Europea è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, ma non è richiesta la legalizzazione.

Per i paesi extra UE è necessaria anche la legalizzazione o l’apposizione dell’Apostille dei documenti.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca scientifica d’intesa con il Ministro per gli Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

È necessario in ogni caso verificare sempre le informazioni presenti sul bando pubblicato dall’Università di riferimento dello studente poiché ogni Ateneo può stabilire regole e modalità di presentazione diverse; questo è necessario anche al fine di determinare la corretta documentazione da esibire al professionista che elaborerà la domanda.

Michela Schiabel – Centro Studi CGN