IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale: nuova sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17113 dell’11 luglio 2017, si é pronunciata in merito alla natura tributaria o meno dell’addizionale provinciale, prevista dall’articolo 19 D.Lgs. 504/92, con riferimento alla TIA 2 (Tariffa di Igiene Ambientale).

Occorre preliminarmente fare un excursus sulla natura stessa della Tariffa, che nel corso degli anni è stata oggetto di continue trasformazioni.

La TIA 1 (Tariffa di Igiene Ambientale), introdotta dal D.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi) con l’intento di sostituire la TARSU, negli anni ha visto più volte rimandare dal Legislatore la sua applicazione ufficiale. Con l’ultimo differimento, previsto dalla Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), il passaggio definitivo dalla TARSU alla TIA 1 fu fissato tra il 1 gennaio 2007 e il 1 gennaio 2008. Tuttavia così non fu perché il D. Lgs. n. 152 del 2006 introdusse la nuova “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, che una disposizione successiva denominò TIA 2 (Tariffa Integrata Ambientale), con l’intento di mandare in soffitta la TIA 1. Ma anche l’applicazione della TIA 2 e la definitiva abrogazione della TIA 1 furono differite fino all’emanazione di un regolamento ministeriale che, alla scadenza fissata del 30 giugno 2010, non fu mai adottato. Pertanto, sia i Comuni che avevano applicato la TARSU, sia quelli che avevano già sperimentato la TIA 1 continuarono a mantenere il regime scelto, ferma restando la facoltà di tutti i Comuni italiani di applicare la TIA 2.

Infine il DL n. 201 del 2011 ha introdotto la TARES, che ha sostituito ufficialmente TARSU e TIA, ma anch’essa ha avuto breve durata. Infatti la Legge n. 147 del 2013 ha introdotto la TARI, che ha definitivamente mandato in pensione la TARES dopo soli tre anni.

La qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti è stata oggetto negli anni di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, a cui si è fatto ricorso soprattutto per chiarire l’applicazione, o meno, dell’obbligo di assoggettare le somme all’imposta sul valore aggiunto.

I giudici di legittimità, partendo dal concetto che “spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993 n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo”, arrivano ad affermare con la sentenza n. 17113 che la TIA 1, la TIA 2 e la TARI puntuale presentano le medesime caratteristiche, ovvero:

  • sono tariffe in cui non sussiste alcun nesso diretto tra prestazione e corrispettivo;
  • le somme ricevute dal prestatore di servizi non costituiscono il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario.

In virtù di quanto riportato, la Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario per l’addizionale provinciale alla TIA 2.

Tuttavia, la sentenza in argomento appare contraddittoria in alcuni passaggi, per cui permangono incertezze sul punto.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/