Contenuto letterale della fattura e rilevanza ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del costo

L’AIDC, con la norma di comportamento n. 199, ha analizzato la rilevanza del contenuto letterale delle fatture ai fini IVA e delle imposte sui redditi. Ecco per voi un riepilogo.

Si ricorda che l’art. 21, co. 2, lett. g) del DPR 633/72 nel prescrivere che la fattura emessa ai sensi del 1° comma deve indicare la “natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione” riprende il principio contenuto nell’art. 226 punto 6 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE, che prescrive l’indicazione della “quantità e natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi”. Al di là della differenza terminologica delle due prescrizioni, la norma n. 199 evidenzia come le due norme siano utili sia per chi emette fattura e per chi la riceve affinché siano rispettati i principi civilistici e contabili, sia per chi intende ottenere tutela in sede giurisdizionale del proprio credito, in quanto la fattura regolarmente compilata rappresenta la prova scritta della sussitenza dell’operazione effettuata. Al contrario l’inosservanza di tali norme, ovvero l’incompleta o imprecisa o parzialmente erronea descrizione in fattura, non comporta l’automatica indetraibilità dell’IVA addebitata al cliente se viene dimostrato, con documenti accessori, che sono sussistenti i requisiti sostanziali dell’operazione. Tali conclusioni derivano da una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE, secondo cui il diritto dei soggetti passivi (clienti) di detrarre l’IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati o per i servizi loro prestati, così come sancito dall’art. 178 della Direttiva 2006/112/CE, costituisce un principio fondamentale del sistema IVA italiano e comunitario. Inoltre, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che il principio di neutralità dell’IVA esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi.

Sempre secondo l’AIDC, per la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito, l’esistenza della fattura non é di per sé indispensabile. Infatti “la verifica della deducibilità di un costo comporta l’esame del rispetto dei principi generali di determinazione del reddito imponibile, utilizzando ogni mezzo e documento disponibili, senza limitarsi alla fattura, né tantomeno alle sue eventuali carenze formali”. Il costo dovrà essere inerente, ovvero correlabile con i componenti positivi del reddito imponibile, certo nell’an, non essendo deducibile alcun costo che sia solo presunto, certo nel quantum, non essendo deducibile alcun costo che stimato e non determinato o determinabile, e deve essere imputato al periodo d’imposta corretto.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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