Obblighi antiriciclaggio in attesa delle linee guida degli organismi di autoregolamentazione

Nella fase di attuazione delle nuove disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio, un ruolo fondamentale per i professionisti sarà svolto dagli organismi di autoregolamentazione. In questo articolo ne esaminiamo la definizione, le funzioni e l’impatto che avranno per la cura degli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

L’organismo di autoregolamentazione viene definito come “l’ente esponenziale rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le  sue articolazioni  territoriali e i consigli di  disciplina cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di  regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio  della  professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle  sanzioni previste per la loro violazione.” In buona sostanza gli organismi di autoregolamentazione coincidono con gli ordini professionali a livello centrale e territoriale, compresi i consigli di disciplina.

I compiti degli organismi di autoregolamentazione sono definiti all’art. 11, in cui al secondo comma rinveniamo l’oneroso compito di elaborare e aggiornare, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, le regole tecniche attuative del decreto in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I professionisti, infatti, nell’esercizio della propria attività, sono esposti a notevoli rischi e devono mitigarli svolgendo apposite funzioni in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione documentale e adozione di controlli interni.

Dettare le regole tecniche o le linee guida da seguire per la corretta osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli studi professionali sarà garanzia di corretto adempimento per gli iscritti rispetto alla materia in esame. Le linee guida forniranno ai professionisti le istruzioni operative in merito alle modalità da seguire per l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. Caratteristica saliente delle regole tecniche è la messa a punto di procedure che dovranno tener conto delle specificità delle diverse categorie professionali e, in generale, della diversità del variegato mondo delle professioni in termini di scala e dimensioni.

Tuttavia, non è previsto alcun termine entro il quale l’iter di emanazione delle regole tecniche dovrà essere completato, il che pone seri problemi sulle corrette modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela nonché sui nuovi obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni.

Senza le regole tecniche in base alle quali modulare gli adempimenti modificati alla luce della quarta direttiva, i professionisti dovrebbero continuare ad assolvere gli obblighi antiriciclaggio secondo le indicazioni già esistenti. L’ipotesi in esame, però, si presta a diverse difficoltà operative, in quanto la modifica degli adempimenti, primo fra tutti l’eliminazione del registro antiriciclaggio, rende inapplicabile la regolamentazione esistente in materia di registro cartaceo/archivio unico informatico. D’altra parte il D.Lgs. 90/2017 introduce un obbligo di conservazione documentale ben più articolato di quello previgente.

L’applicazione diretta della norma primaria senza la necessaria declinazione analitica delle regole tecniche per il suo corretto adempimento renderà tutto più complesso. I professionisti dovranno tener conto che i presupposti dell’adeguata verifica sono stati oggetto di notevoli cambiamenti per quanto concerne il perimetro di applicazione e l’analisi della valutazione del rischio risentirà dell’assenza di una procedura oggettiva alla quale fare riferimento.

Per ovviare alle inevitabili difficoltà che incontreranno i professionisti si auspica la pubblicazione da parte del CNDEC (Consiglio nazionale dei commercialisti) delle Linee Guida per indirizzare i singoli Ordini territoriali alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio.

Gli altri compiti attribuiti agli organismi di autoregolamentazione sono i seguenti:

  • possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. Al riguardo il sito commercialisti.it ha implementato la nuova procedura denomina AS-SOS a disposizione dei commercialisti proprio per la segnalazione delle operazioni sospette;
  • sono responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  • applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN