Professionisti con obbligo di preventivo

Scatta l’obbligo di formulare il preventivo in forma scritta delle spese per tutti i professionisti al momento del conferimento dell’incarico da parte del cliente di studio. A prevederlo è la L. n. 124/2017, denominata anche “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, entrata in vigore il 29 agosto 2017.

Tra le tante novità introdotte dal provvedimento di legge in esame, l’articolo 1, comma 150 della su richiamata Legge ha modificato l’art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012, prevedendo che al momento del conferimento dell’incarico professionale:

  1. il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito in forma scritta o digitale al momento del conferimento dell’incarico professionale;
  2. è necessario rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
  3. devono essere indicati i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
  4. il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

La forma scritta o digitale del preventivo di massima da consegnare al cliente al momento del conferimento dell’incarico esclude la validità dei preventivi verbali. D’altra parte il riferimento alla forma digitale rimanda alla discrezionalità del professionista circa la forma da utilizzare, comprendendo qualsiasi documento di natura elettronica incluse e-mail e relativi allegati.

Per la mancata formulazione del preventivo prescritto dal nuovo comma 4 dell’art. 9 del DL 1/2012 non è prevista alcuna forma specifica di sanzione. Tuttavia, l’inadempimento potrebbe assumere rilevanza dal punto di vista deontologico nell’ambito dei rapporti fra professionista e cliente in tema di determinazione del compenso professionale. Per esempio il codice di deontologia professionale applicabile ai dottori commercialisti, all’articolo 21, comma 5, stabilisce, per le violazioni in materia di compenso professionale, l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Molti professionisti già formulavano i preventivi in forma scritta e l’introduzione del relativo obbligo renderà ancora più trasparente il rapporto con il cliente, che può decidere se proseguire o meno con il conferimento dell’incarico una volta che ha avuto contezza del costo complessivo dell’opera del professionista. Uno degli aspetti critici resta la difficoltà di poter prevedere la complessità di determinate prestazioni per via delle tante possibili varianti (per esempio le prestazioni legate agli istituti deflattivi e al contenzioso tributario). Nei casi più complessi, si ritiene che sarà possibile effettuare integrazioni e aggiornamenti per tenere conto delle diverse circostanze, purché giustificabili e nei limiti della ragionevolezza.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN