Quadro D per ISEE Università e minori: quando va compilato

In questo articolo approfondiamo il quadro D presente nel modello MB.2 dell’ISEE, considerato relativamente semplice nella compilazione, ma che segue, in presenza di determinati nuclei familiari, regole ben precise, che sono state chiarite dall’INPS.

In linea generale, il quadro D deve essere compilato in questi casi:

  1. richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  2. richiesta di prestazioni rivolte a minorenni.

Il quadro D risulta suddiviso in tre sezioni: nella prima si indicano i dati anagrafici del genitore esterno al nucleo ed il codice fiscale del/i figlio/i richiedenti la prestazione.

Nella seconda sezione deve essere barrata la casella solo se il genitore si trova in una delle situazioni seguenti:

  • il genitore è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria;
  • il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l’estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
  • nel caso in cui venga barrata tale casella non deve essere compilata la terza sezione successiva del quadro D e non deve essere calcolata la componente aggiuntiva.

Nella terza ed ultima sezione deve essere barrata la casella corrispondente a quella in cui versa il genitore non convivente:

  • il genitore non convivente è coniugato con persona diversa dall’altro genitore e/o risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore: è necessario calcolare una componente aggiuntiva per tale genitore che verrà sommata all’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell’accesso alle prestazioni richieste;
  • il genitore non convivente non si trova in alcuna delle situazioni precedenti: il genitore dovrà essere inserito come componente aggregata nel quadro A con la relazione GNC (=genitore non coniugato e non convivente) in modo da compilare il Foglio componente (anche se ai soli fini dell’accesso alle prestazioni per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario), salvo che tale genitore sia già in possesso dell’Attestazione ISEE Ordinario relativo al suo nucleo familiare, in quanto in tal caso sarà sufficiente inserire il protocollo Inps del suo ISEE.

ISEE Università

Se la DSU che si sta compilando è di tipo universitario, si arriva alla compilazione del quadro D quando nel quadro C sono state barrate le seguenti opzioni:

  • nel nucleo è presente un solo genitore mentre l’altro è non coniugato e non convivente;
  • i genitori, non coniugati tra loro e non conviventi, non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A e lo studente non possiede i requisiti per definirsi “studente indipendente”.

Se l’ISEE deve essere presentato per più studenti presenti nel nucleo e

  • entrambi hanno lo stesso genitore (non coniugato e non convivente), verrà compilato un unico Quadro D;
  • non hanno lo stesso genitore verranno redatti più Quadri D, uno per ogni genitore non convivente.

Cosa succede nel caso in cui i genitori (dello studente) hanno diversa residenza e sono tra di loro separati o divorziati?

L’INPS ha dettato regole ben precise per queste due casistiche:

  • Genitori separati: se lo studente vive con uno dei due genitori mentre l’altro è separato, nel quadro C si compila la prima spunta e di conseguenza il quadro D NON deve essere compilato;
  • Genitori divorziati: se lo studente vive con uno dei due genitori mentre l’altro è divorziato, nel quadro C si indica la seconda spunta e nel quadro D si compila la prima spunta indipendentemente dal fatto che “l’altro genitore” sia tenuto o meno a versare gli assegni di mantenimento nei confronti del figlio.

ISEE minorenni

Se la DSU che si sta compilando è per prestazioni rivolte a minorenni, per le casistiche qui sopra riportate, l’INPS ha chiarito che:

  • Genitori separati: se i genitori del minore sono tra loro separati da sentenza del giudice, non si crea alcun quadro D. Ne consegue che non si presenta l’ISEE minori ma una Ordinaria/Mini;
  • Genitori divorziati: se i genitori del minore sono tra loro divorziati, si compila il quadro D barrando la prima casella “Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni” indipendentemente dal fatto che l’altro genitore sia tenuto o meno a versare gli assegni di mantenimento nei confronti del figlio.

Sia per le prestazioni rivolte ai minori sia per quelle universitarie, dunque, l’INPS ha ritenuto di escludere dal calcolo del valore ISEE il genitore non convivente se separato o divorziato.

Questa interpretazione che l’INPS fornisce deve essere applicata anche a fronte di Enti che, per non conoscenza, mancato aggiornamento o noncuranza delle novità, continuano a richiedere la compilazione di DSU secondo le loro necessità.

Giulia Breda – Centro Studi CGN