Acquisto di fabbricati ristrutturati da imprese costruttrici: quando spetta la detrazione?

La risposta all’interrogazione parlamentare n. 5 – 12157 del 14 settembre 2017 ha precisato che la detrazione del 36-50% spettante per l’acquisto di immobili interamente ristrutturati dalle imprese e cooperative edilizie spetta solo se i lavori sono conclusi.

Capita infatti di frequente che alcuni appartamenti vengano acquistati prima che i lavori sulle parti comuni siano conclusi dall’impresa edilizia e, per tale motivo, alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate stanno riprendendo a tassazione la detrazione fiscale, sostenendo il fatto che si possa godere dell’agevolazione fiscale soltanto al termine dei lavori dell’intero fabbricato.

L’art. 16-bis, comma 3 del TUIR, poi ripreso dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2017, dispone che “la detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”. Le condizioni necessarie per fruire dell’agevolazione, secondo la Circolare n. 7/2017, sono il possesso dell’atto di acquisto, di assegnazione o del preliminare di vendita registrato, nei quali sia riportata la data di ultimazione dei lavori. Se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, le detrazione non si perde ma può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori sono stati ultimati. Ipotizzando che nel corso del 2016 sia stato acquistato un appartamento da un’impresa che ha ultimato i lavori di ristrutturazione sull’intero fabbricato solo nel 2017, dovrebbe essere possibile fruire dell’agevolazione soltanto a partire dall’anno d’imposta 2017 e non dal 2016.

In definitiva, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5 – 12157 si fa presente che, qualora si intendesse riconoscere l’agevolazione anche nel caso in cui i lavori di ristrutturazione dell’immobile non fossero ultimati, sarebbe necessario un apposito intervento normativo. Così come è atteso un adeguamento dei software di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, considerato che attualmente nei modelli REDDITI 2017 PF e 730/2017 non è consentito indicare una rata non coerente rispetto all’anno di sostenimento delle spese relative agli immobili.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/