Il conguaglio dei modelli 730 integrativi 2017

Dopo la scadenza del 25 ottobre, periodo fino al quale i contribuenti avevano la facoltà di presentare una Dichiarazione 730/2017 integrativa, è già arrivato il momento di passare alla fase dei conguagli nei cedolini paga.

Per consentire queste operazioni i CAF, o i Professionisti abilitati all’Assistenza fiscale, hanno trasmesso entro il 10 novembre le Dichiarazioni 730/2017 integrative e le relative Comunicazioni 730/4 all’Agenzia delle Entrate, la quale ha messo a disposizione dei Sostituti d’Imposta o loro Intermediari (Paghe), durante il mese di novembre, le risultanze da conguagliare.

Fanno eccezione solo le Comunicazioni 730/4 con Sostituto d’imposta INPS, le quali sono state trasmesse telematicamente dai CAF entro il 10 novembre, o dai Professionisti abilitati, nell’apposita area dedicata del portale INPS.

Nel caso di INPS, considerata la tempistica di elaborazione delle prestazioni da erogare, ai CAF ed ai Professionisti abilitati all’Assistenza fiscale è stato consigliato di anticipare la trasmissione delle Comunicazioni 730/4 entro il 31 ottobre. Ciò al fine di consentire di acquisire i dati e includerli nell’elaborazione eseguita lo scorso 2 novembre ed effettuare il conguaglio, in particolare per le pensioni, nella rata in erogazione a dicembre.

Per i contribuenti con sostituto d’imposta INPS, nella gestione pubblica Ex INPDAP, le cui prestazioni vengono elaborate in anticipo rispetto alla gestione privata, il conguaglio potrebbe slittare a gennaio o non essere effettuato.

Operazioni di conguaglio a cura del Sostituto o suo Intermediario paghe

La Circ. 14/E del 09/03/2013 (paragrafi 9 e 10) prevede che le operazioni di conguaglio dei modelli 730 integrativi (tipo 1 per maggior credito o minor debito rispetto al modello ordinario e tipo 3 per cambio sostituto e con maggior credito o minor debito rispetto al modello ordinario) avvengano sulle retribuzioni o sui compensi erogati nel mese di dicembre e fino al 12 gennaio (criterio di cassa “allargato”).

Ciò significa che:

  • il Sostituto d’imposta, che corrisponde le paghe, i compensi e le prestazioni entro la fine del mese di competenza (30 novembre), applicherà il conguaglio nella retribuzione relativa al mese di dicembre;
  • il Sostituto d’Imposta che invece corrisponde le paghe ed i compensi nel mese successivo a quello di competenza (dal 1 dicembre) applicherà il conguaglio già nella busta paga relativa al mese di novembre.

Per rientrare nell’anno fiscale di competenza le operazioni di conguaglio delle imposte, derivanti dai modelli 730, dovranno comunque concludersi entro il 12 gennaio dell’anno successivo (per l’anno fiscale 2017 sarà il 12/01/2018).

Qualora non sia possibile effettuare, in tutto o in parte, il conguaglio entro il termine sopra indicato il Sostituto d’Imposta o l’Intermediario (paghe) opererà come segue:

  • le somme rimaste a credito del contribuente verranno riportate nelle apposite caselle della Certificazione Unica 2018 (redditi 2017) e potranno essere richieste a rimborso con la prossima dichiarazione dei redditi;
  • per le somme rimaste a debito, anche dopo la compensazione con eventuali crediti, il Sostituto d’Imposta (compreso l’INPS) comunicherà al contribuente tali importi invitandolo a procedere all’autonomo versamento tramite modello F24 entro il mese di gennaio.

Ivo Poles – Centro Studi CGN