Lavoro a tempo determinato a cavallo d’anno e detrazioni

Le detrazioni che spettano per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati vengono calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell’anno e possono essere fruite per un periodo massimo di 365 giorni. Ma nel caso particolare di rapporto di lavoro a tempo determinato con durata complessiva di dodici mesi ricadenti in due periodi d’imposta, come vengono calcolate le detrazioni?

Non si perdono le detrazioni di cui si ha diritto se non è stato possibile fruire delle stesse nell’anno in cui è stata prestata l’attività lavorativa e se i relativi compensi sono stati erogati nell’anno successivo, dopo il 12 gennaio, termine ultimo per applicare il principio di cassa allargato che, in base all’articolo 51, comma 1, del Tuir “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Questo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata di dodici mesi e a cavallo di due periodi di imposta, come spiegato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 127/E del 18 ottobre.

La situazione oggetto della risoluzione riguarda un lavoratore del servizio di volontariato civile, titolare di un contratto a tempo determinato a cavallo tra l’anno 2015 e il 2016; nello specifico il caso riguardava il compenso del mese di dicembre 2015 ma corrisposto a fine gennaio 2016 (ecco il motivo per il quale in premessa all’articolo si fece riferimento al “principio di cassa allargato”). Nella CU 2016 – redditi 2015, il datore di lavoro non aveva considerato né il compenso di dicembre (in quanto erogato DOPO il 12 gennaio) né le relative detrazioni riferibili al mese di dicembre 2015; nella CU 2017, invece, aveva tenuto conto correttamente dei compensi di dicembre 2015 MA non delle corrispondenti detrazioni.

Nell’affrontare il caso, l’Agenzia ha iniziato ad esaminare la natura del reddito percepito; tali compensi rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali vige l’obbligo in capo al sostituto d’imposta di operare le ritenute fiscali sulle somme e i valori imponibili corrisposti in ciascun periodo di lavoro (sulla base dell’articolo 23 del Tuir) e applicare le detrazioni di imposta dovute. In particolare le cosiddette “altre detrazioni” (articolo 13 Tuir), spettano in ragione del reddito complessivo percepito e “[…] rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a […]”, ossia va indicato il numero dei giorni dell’anno relativi al periodo di durata del rapporto di lavoro.

Le detrazioni pertanto vanno calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell’anno, per evitare che nell’anno successivo sia superato il limite massimo invalicabile di 365 giorni annui. Tuttavia, per l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del particolare caso in esame, si può ritenere che nel secondo anno sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto del periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente non ha potuto beneficiarne.

Al riguardo, per il riconoscimento delle detrazioni non fruite per il mese di dicembre 2015, il sostituto d’imposta avrebbe dovuto indicare al punto 11 della sezione “Dati fiscali” della CU 2017 il codice 4 (relativo ai periodi particolari in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro nell’anno) e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al “numero di giorni per i quali spettano le detrazioni”, la somma dei giorni lavorati a dicembre 2015 con quelli lavorati nel 2016 relativi allo stesso rapporto di lavoro.

Marco Beacco – Centro Studi CGN