Libri e registri contabili 2016: qual è il termine per la stampa?

Le norme civili e fiscali obbligano i soggetti economici alla tenuta e alla stampa o conservazione elettronica dei libri e registri contabili. Il termine per la gestione di questo adempimento è collegato al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta. Chiariamo quindi quali sono le scadenze per l’anno in corso.

La proroga dell’invio dei modelli dichiarativi dal 2 al 31 ottobre 2017 disposta dal DPCM del 26 luglio 2017 ha spostato in avanti una serie di termini collegati a quello di presentazione delle dichiarazione dei redditi e IRAP. È stato così possibile beneficiare del termine lungo anche per presentare la dichiarazione:

  • correttiva nei termini per quanto concerne l’annualità 2016;
  • omessa per l’annualità 2015 (mancata presentazione entro il 29 dicembre 2016, vale a dire entro 90 giorni dalla scadenza del termine) in modo da beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Scadrà il 29 gennaio 2018, invece, il termine per la presentazione della dichiarazione tardiva per l’anno 2016 posto che i 90 giorni decorrono dal 31 ottobre 2017. Oltre tale data la dichiarazione verrà considerata omessa.

Non trattandosi di un termine di tolleranza ma di una proroga a tutti gli effetti, l’intervento del DPCM 26 luglio 2017 determina anche lo “slittamento” del termine per le formalità relative alle scritture contabili. Ne deriva che i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili dovranno entro il 31 gennaio 2018 (tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione del relativo periodo d’imposta) procedere con le stampe o la conservazione elettronica dei libri e registri obbligatori.

L’adempimento della corretta tenuta dei libri e registri entro il 31 gennaio 2018 riguarderà:

  • la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
  • le annotazioni da parte delle imprese in contabilità semplificata sui registri IVA le annotazioni, ai sensi del DM 2 maggio 89:
  1. dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito (es. ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, oneri di utilità sociale, ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, ecc.);
  2. del valore delle rimanenze.
  • la stampa su carta dei registri contabli (art. 7 comma 4-ter del DL 357/94);
  • la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali (DM 17 giugno 2014);
  • la redazione e sottoscrizione dell’inventario (artt. 2217 c.c. e 15 del DPR 600/73).

È da ritenersi superata l’incertezza legata al termine per la stampa dei registri IVA che, per via dell’anticipo della dichiarazione IVA al 28 febbraio 2017, si riteneva potesse essere lo scorso 31 maggio con la conseguenza di un doppio termine: uno per i registri IVA (31 maggio) e  l’altro per gli altri libri e registri obbligatori (31 gennaio 2018).

Infatti dalla ricostruzione normativa e dalla prassi dell’Agenzia emerge quanto segue:

  1. la norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 il quale prevede che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi …”;
  2. il termine è stato introdotto nel 2000 ad opera dell’articolo 3, comma 4 della Legge 342 che ha sostituito la parola “corrente”, contenuta nel comma 4-ter D.L. 357/1994, con le parole “per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali”. È stato proprio il riferimento alle dichiarazioni annuali senza ulteriori specificazioni a generare incertezze tra gli operatori;
  3. la 46/E del 10 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate, in maniera del tutto condivisibile, ha chiarito che il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali deve riferirsi a quello relativo alla presentazione dei redditi.

Il termine finale del 31 gennaio 2018 per la stampa dei libri e registri contabili, in una logica di uniformità e semplificazione, deve essere osservato anche per la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini IVA.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN