Nuovo modello RLI e clausola penale volontaria

Con l’entrata in vigore del nuovo modello RLI, previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 112605 del 15.6.2017, viene posta evidenza alla possibilità delle due parti di optare liberamente per l’introduzione della clausola penale volontaria all’interno del contratto. Vediamo di cosa si tratta.

Come è noto, la clausola penale consiste in un patto accessorio insito nel contratto, previsto in piena autonomia dalle parti, con due obiettivi specifici: rafforzare l’obbligo contrattuale principale e determinare in anticipo quale sarà il risarcimento che spetta nel caso in cui il locatario non rispetti i termini del contratto.

Essa è normativamente definita dall’art.1382 del Codice Civile, dal quale si evince che “La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”.

Dato che essa produce i suoi effetti solo a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione garantita dalla penale, si prevede che ad essa debba essere riservato lo stesso procedimento impositivo previsto per gli atti a condizione sospensiva, ovvero una tassazione in misura fissa in sede di registrazione (immediata) e una tassazione proporzionale al verificarsi dell’inadempimento.

La novità introdotta dal nuovo modello RLI è proprio l’effetto che la scelta di optare o di non optare per la clausola genera sull’imposta di registro in sede di registrazione. All’interno della Sezione I è prevista una apposita casella relativa alla scelta di optare o meno per la “clausola penale volontaria”.

Nel caso in cui nel contratto di locazione sia prevista tale clausola la casella andrà barrata. Tale scelta genera un incremento d’imposta in misura fissa di 200 euro, che andrà ad aumentare l’imposta di registro generata dall’importo del canone e dalle eventuali garanzie presenti nel contratto di locazione.

Successivamente, al verificarsi dell’inadempimento, il trattamento tributario della penale prevede l’esclusione del regime impositivo dell’Iva, vista la sua natura risarcitoria.

I contraenti sono tenuti entro 20 giorni dal verificarsi di tali atti, a denunciare gli atti che hanno dato luogo all’inadempimento e che quindi generano un’imposizione ulteriore rispetto a quella assolta in sede di registrazione del contratto di locazione. Essa infatti sarà soggetta ad imposta di registro proporzionale con aliquota pari al 3%.

Ilaria Vallar – Centro Studi CGN