Collegato 2018: detrazione studenti fuori sede e altre novità

Il Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2018 (D.L.16 ottobre 2017, n. 148) introduce alcune novità in materia di detrazioni fiscali. Ecco per voi una panoramica.

Una delle novità più interessanti riguarda la detrazione d’imposta per studenti fuori sede con le modifiche concernenti:

  • l’estensione del beneficio anche all’ipotesi in cui l’Università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate;
  • la soppressione della previsione secondo la quale il Comune di ubicazione dell’Università debba essere situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.

Fermo restando il limite di euro 2.633, le nuove regole superano quelle precedenti che prevedevano la detrazione in oggetto solo per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in Comuni limitrofi.

Si conferma la spettanza del beneficio fiscale per i canoni di locazione derivanti dai:

  • contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della n. 431/1998;
  • canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
  • canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’Università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’UE o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Laddove applicabili, sono fatte salve le indicazioni contenute nelle circolari di prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 34/E/2008, 21/E/2010, 20/E/2011, 12/E/2016) che di volta in volta hanno precisato quanto segue:

  • La detrazione del 19% compete su un ammontare di spesa non superiore ad euro 2.633,00 e deve essere rapportato alla percentuale di titolarità del contratto, se lo stesso risulta cointestato tra più soggetti, indipendentemente dal fatto che i conduttori posseggano tutti i requisiti per usufruire della detrazione.
  • È stato ulteriormente precisato che in presenza di due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, fiscalmente a carico di entrambi i genitori, ognuno dei genitori potrà beneficiare della detrazione sull’importo massimo di euro 2.633. Si tratta, quindi, di un importo complessivo che prescinde dal numero dei familiari fiscalmente a carico frequentanti l’Università.
  • Con riferimento al contratto di ospitalità si precisa che la detrazione è ammessa anche se la somma da corrispondere comprende, ma senza individuarne uno specifico corrispettivo, servizi quali l’erogazione di pasti e di pulizia.
  • Il beneficio non si applica nel caso di subcontratto, non potendosi attribuire un’interpretazione estensiva all’articolo in commento che non contempla tra gli schemi contrattuali quello della sub locazione.
  • Possono usufruire della detrazione anche gli iscritti ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n.212 del 2005 presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Tra le altre novità del collegato fiscale segnaliamo le seguenti:

  • L’inserimento tra le detrazioni IRPEF delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali. Al riguardo viene modificata la lettera c), dell’articolo 15, comma 1, del DPR 917/86, inerente alle spese sanitarie detraibili dall’IRPEF, aggiungendo le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, elencati nella sezione A1 del Registro nazionale, di cui all’articolo 7, del D.M. 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.
  • Mediante la modifica dell’articolo 83, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) viene variata la soglia massima della detrazione del 19% dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso. In particolare, si stabilisce che l’importo di 1.300 euro rappresenta la soglia massima di contributi associativi detraibili.
  • La tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva relativi a fatture e acquisti è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN