Crowdfunding cos’è e come funziona

Se anche tu hai un’idea imprenditoriale ma non hai i fondi per sviluppare il business, il crowdfunding può essere una valida risposta. Ma cos’è il crowdfunding? E soprattutto come funziona?

Il crowdfunding è un metodo di finanziamento basato sulla raccolta di capitali attraverso lo sfruttamento di internet tramite il passaparola del web. Il fenomeno è cresciuto negli ultimi anni grazie anche allo sviluppo tecnologico del mondo internet ed in particolare dei social network.

In particolare, il crowdfunding indica il finanziamento di un progetto da parte di un ampio numero di investitori (il termine crowd sta per folla), tramite elargizioni in denaro (il termine funding sta per finanziamento) effettuate attraverso internet. Si tratta in un processo collaborativo in cui investitori non professionali si impegnano nel sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni dotate di potenziale creativo ma prive dei fondi necessari alla realizzazione delle loro idee.

Come funziona il crowdfunding?

Esistono quattro distinti modelli di crowdfunding:

  • il donation-based è un modello particolarmente indicato per finanziare progetti finalizzati alla comunità e consente di donare una determinata somma ad un ente che ha fini sociali;
  • il peer-to-peer è un modello che permette il prestito di denaro tra privati e ad oggi è un modello poco utilizzato;
  • il reward based è il modello di crowdfunding che permette di ottenere diversi vantaggi sia per l’investitore che per il promotore del progetto perché consente di avere un ritorno economico ed una visibilità in merito al supporto economico concesso;
  • l’equity based è il modello di crowdfunding che consente all’investitore di far parte della compagine sociale dell’azienda finanziata; attualmente è l’unica forma regolamentata di crowdfunding in Italia.

Quali norme regolano il crowdfunding nel nostro paese?

Il nostro paese è stato uno dei primi in Europa ad avere intuito le potenzialità del crowdfunding, pubblicando una normativa che permette alle startup innovative di poter raccogliere fondi attraverso le diverse piattaforme presenti su internet e bypassando i canali tradizionali.

In primis, la prima regolamentazione ha origine con il D.L. n. 179/2012 (decreto legge crescita bis) convertito nella legge n. 221/2012, con il quale si è cercato di favorire a livello normativo il rilancio competitivo del nostro sistema imprenditoriale attraverso diversi interventi per l’innovazione e il finanziamento delle piccole e medie imprese.

In secondo luogo, a fine giugno 2013, la Consob ha emanato un apposito regolamento in materia di raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali on line, con la delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.

Il D.L. 3/2015 (cosiddetto decreto crescita 3.0) ha poi esteso la possibilità di fruizione del crowdfunding anche alla figura delle PMI innovative, la cui definizione è contenuta all’articolo 4 della norma.

Infine, il crowdfunding, ammesso originariamente solo per le startup innovative, è stato esteso dalla legge di Bilancio 2017 a tutte le PMI costituite sotto forma di SPA e da ultimo anche alle PMI costituite sotto forma di SRL per effetto delle modifiche intervenute con l’articolo 57 c. 1 del D.L. 50/2017.

In pratica, viene previsto che l’atto costitutivo della PMI costituita in forma di SRL può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

Le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di SRL possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del decreto legge 50/2017, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Insomma, il crowdfunding rappresenta una buona opportunità per promuovere lo sviluppo di startup, facilitando il reperimento di fondi e offrendo una concreta possibilità alle cosiddette emerging growth companies.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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