Effetti limitati per gli atti societari con firma digitale

È stata introdotta la possibilità di firmare digitalmente alcuni atti societari, come trasformazione e scissione. Ma quali sono i vantaggi di questo provvedimento per imprese e professionisti di settore?

Per i commercialisti saranno limitate le opportunità della previsione contenuta nel collegato fiscale (L. n. 172/2017), dove all’art. 11 bis si legge quanto segue: “All’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici”.

A prima vista si tratterebbe di rendere più semplice per le imprese la realizzazione di specifiche operazioni individuali e societarie, disponendo della possibilità di utilizzare la firma digitale in occasione delle seguenti operazioni:

  • la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis C.C.);
  • la trasformazione delle società (artt. 2498 – 2500-novies C.C.);
  • la fusione delle società (art. 2501 – 2505-quater C.C.);
  • la scissione delle società (artt. 2506 – 2506-quater C.C.);
  • i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 2556 C.C.).

Tuttavia, da una lettura completa della normativa e delle diverse disposizioni collegate, i vantaggi per le imprese dall’applicazione pratica del provvedimento appaiono limitati, per via della validità ai soli fini fiscali della disposizione in esame. La norma in commento, infatti, non incide sulle regole stabilite dal codice civile, dove si prevede per le operazioni menzionate una ben determinata serie di regole di formazione e pubblicizzazione.

In altri termini, laddove il codice civile preveda la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autentica, l’utilizzo della firma digitale rappresenta già una modalità per la sottoscrizione degli atti societari producendo effetti non solo fiscali, ma soprattutto civilistici; per esempio:

  • l’atto di trasformazione prevede all’art. 2500 c.c. l’adozione dell’atto pubblico per la trasformazione in società per azioni, accomandita per azioni e a responsabilità;
  • l’atto di fusione o di scissione prevede all’art. 2504 c.c. l’adozione della forma dell’atto pubblico.

Sulle regole previste dal codice non incide l’utilizzo della firma digitale, che rappresenta una forma elettronica della tradizionale firma autografa cartacea che va apposta sui documenti informatici.

Una possibile applicazione della norma in esame sarà rappresentata dalla costituzione delle imprese familiari. L’art. 230 bis del codice civile non prevede alcuna formalità per la costituzione, qualificando l’impresa familiare come quella in cui presta attività lavorativa in maniera continuativa il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore, riconoscendo loro determinati diritti e doveri. Ai fini fiscali, invece, l’art. 5, comma 4, del TUIR prevede che l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, ai fini dell’imputazione del reddito prodotto tra i familiari stessi.

In questo caso la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata è prevista ai soli fini fiscali e la sottoscrizione dell’atto di costituzione dell’impresa familiare potrà esser disposta, alla luce dell’art. 11 bis della l. n. 172/2017, tramite firma digitale.

Una volta costituita l’impresa familiare, si dovrà procedere, entro trenta giorni, all’iscrizione nel registro delle imprese. Si tratta di un adempimento ordinario se l’atto è stato stipulato dal notaio. Tutto da verificare, invece, l’iscrivibilità di tale atto quando viene sottoscritto con firma digitale, trattandosi di un adempimento, quello dell’iscrizione presso il registro imprese, che notoriamente attribuisce efficacia nei riguardi dei terzi in generale.

Anche per il trasferimento in proprietà o in godimento dell’azienda (art. 2556 c.c.) i relativi contratti, per avere efficacia nei riguardi dei terzi, dovranno essere elaborati per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In questo, come nei casi sopra menzionati, l’utilizzo della firma digitale da parte dei soggetti coinvolti non potrà in alcun modo sostituire la figura del notaio, limitandosi ad assumere una validità assolutamente parziale ai soli fini fiscali.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN